19 maggio 2016

Part-time agevolato: Decreto in G.U.

Autore: Daniele Bonaddio
Tutto pronto per il “ricambio generazionale” in azienda, ossia il c.d. “part-time agevolato”. Infatti, il 18 maggio scorso è giunto in Gazzetta Ufficiale il D.M. 7 aprile 2016 che punta a promuovere un principio di "invecchiamento attivo", ossia di uscita graduale dall'attività lavorativa.

Si tratta di una misura sperimentale (triennio “2016-2018”), prevista da una norma contenuta nella Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015). In pratica, i lavoratori del settore privato con contratto a tempo indeterminato ed orario pieno, che possiedono il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi) e che maturano il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018, potranno concordare col datore di lavoro il passaggio al part-time, con una riduzione dell'orario tra il 40 ed il 60%, ricevendo ogni mese in busta paga, in aggiunta alla retribuzione per il part-time, una somma esentasse corrispondente ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulla retribuzione per l'orario non lavorato (generalmente 23,81%). Inoltre, per il periodo di riduzione della prestazione lavorativa, lo Stato riconosce al lavoratore la contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione non effettuata, in modo che alla maturazione dell'età pensionabile il lavoratore percepirà l'intero importo della pensione, senza alcuna penalizzazione.

Restano quindi fuori da tale possibilità i lavoratori che, pur appartenendo al settore privato, abbiano un contratto di lavoro a termine e/o a part-time; analoga esclusione vale per i dipendenti pubblici e statali e i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e professionisti).

Il Decreto fornisce fin da subito un fondamentale chiarimento sulla somma erogata mensilmente dal datore di lavoro: oltre a non concorrere alla formazione del reddito da lavoro dipendente, l'importo in denaro corrispondente ai contributi previdenziali sull'orario non lavorato è omnicomprensivo e non è assoggettato ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, inclusa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Come si accede al beneficio? - Come primo passo, il lavoratore interessato deve richiedere all'INPS - per via telematica se è in possesso del PIN, o rivolgendosi ad un patronato oppure recandosi presso uno sportello dell'Istituto - la certificazione che attesta il possesso del requisito contributivo e la maturazione di quello anagrafico entro il 31 dicembre 2018. Dopo il rilascio della certificazione da parte dell'INPS, il lavoratore ed il datore stipulano un "contratto di lavoro a tempo parziale agevolato" nel quale viene indicata la misura della riduzione di orario. La durata del contratto è pari al periodo che intercorre tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, dell'età per il diritto alla pensione di vecchiaia. Dopo la stipula del contratto, il decreto prevede il rilascio, in cinque giorni, del nulla osta da parte della Direzione Territoriale del Lavoro e, da ultimo, il rilascio in cinque giorni dell'autorizzazione conclusiva da parte dell'INPS.

Infine, è bene far presente che per l’operatività occorrerà attendere la circolare dell’INPS.
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