13 maggio 2011

Patto di prova

Lavoro e Previdenza N. 74-2011

Il patto di prova deve contenere l’indicazione delle mansioni, in relazione alle quali l’esperimento deve svolgersi pena la nullità della clausola, e l’automatica conversione dell’assunzione in definitiva fin dall’inizio. Peraltro a tal fine è ammesso, a certe condizioni, anche il rinvio per relationem ad un contratto collettivo.
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Patto di prova - Lavoro e Previdenza N. 74-2011
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