11 aprile 2016

Pensionati residenti in Brasile e Canada: CU 2016 e doppie imposizioni fiscali

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Per le pensioni totalmente o parzialmente esentate da imposizione in Italia, in quanto il percipiente che risiede in uno Stato estero con cui è stata stipulata una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia d’ imposte dirette ne ha richiesto espressamente l’applicazione all’Istituto attraverso apposita istanza, l’importo del reddito esentato viene indicato nelle annotazioni della CU 2016 con il codice BW, anziché AJ come avveniva fino allo scorso anno.

In particolare, se il reddito è totalmente esentato, l’importo dell’intero imponibile lordo è indicato fra parentesi nelle annotazioni con codice (BW) preceduto dalla seguente dicitura: “redditi esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno stato estero: importo del reddito esente percepito”.

Con riferimento invece, ai pensionati residente in Brasile o Canada, con cui è stata applicata la Convenzione contro la doppia imposizione vigente, l’importo del reddito corrispondente alla soglia di esenzione prevista specificamente da ciascuna delle Convenzioni in argomento, è indicato fra parentesi nelle annotazioni con il codice BW preceduto dalla citata dicitura: “redditi esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno stato estero: importo del reddito esente percepito”, mentre nella sezione “dati fiscali” alla voce “redditi da pensione” è indicato il reddito imponibile al netto della quota esente valorizzata in euro.

Cambiano, dunque, i codici da indicare nella annotazioni delle CU 2016 per i pensionati residenti all’estero con cui l’Italia ha stipulato una Convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale.

A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 1505/2016.

Convenzione Brasile-Canada - La Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Brasile (L. n. 844 del 29.11.1980), per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati prevede, all’art. 18, una soglia di esenzione di 5.000 dollari statunitensi, corrispondenti ad €. 4.506,49 per l’anno d’imposta 2015, e, per l’eccedenza, la tassazione secondo le regole della legislazione fiscale italiana (tassazione ordinaria).

Mentre la Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Canada (Legge n. 42 del 24.3.2011), per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati prevede, all’art. 18, una soglia di esenzione corrispondente alla somma equivalente di 12.000 dollari canadesi, pari ad € 8.459,28 per l’anno d’imposta 2015, e l’applicazione sull’eccedenza dell’aliquota più favorevole tra il 15% e quella prevista dalla legislazione fiscale italiana.

Tassazione a consuntivo – L’istituto Previdenziale specifica, altresì, che l’IRPEF dovuta in relazione al periodo d’imposta 2015, è stata oggetto di conguaglio fiscale sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2016 e, in caso d’ incapienza, il residuo debito, comunicato da Piattaforma in fase di elaborazione della CU, è stato suddiviso in 8 rate, trattenute a partire dal mese di aprile 2016 fino al mese di novembre 2016.

Mentre l’IRPEF dovuta in relazione al periodo d’imposta 2015, è stata oggetto di conguaglio fiscale sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2016 e, in caso d’ incapienza, il residuo debito, comunicato da Piattaforma in fase di elaborazione della CU, è stato suddiviso in 8 rate, trattenute a partire dal mese di aprile 2016 fino al mese di novembre 2016.

Nel caso d’ importi a credito derivanti dal conguaglio fiscale di fine anno, questi ultimi sono erogati con la mensilità di aprile 2016.

Infine, con riferimento alla tassazione a consuntivo di tali pensioni per il periodo d’imposta 2015, nel Prospetto riepilogativo della Certificazione Unica 2016 sono riportate le seguenti informazioni:
  • importo totale delle ritenute IRPEF dovute per l’anno 2015;
  • importo totale delle ritenute IRPEF relative all’anno 2015, trattenute nei mesi di gennaio e febbraio 2016, e l’eventuale ulteriore conguaglio a consuntivo (a debito o a credito) per l’anno 2015.
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