18 dicembre 2015

Pensione ai superstiti: a chi spetta?

Il passaggio a nuove nozze fa perdere il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti

Autore: redazione fiscal focus

Nell’ambito dell’art. 22 della L. n. 903/1965, che disciplina il trattamento pensionistico ai superstiti, risulta di fondamentale importanza capire chi può accedere alla successione del de cuius e a quali requisiti. A tal fine, l’INPS con la recente Circolare n. 185/2015 ha tracciato una linea guida che vede – in ordine di spettanza – i seguenti beneficiari: coniuge superstite, coniuge divorziato superstite, figli ed equiparati, genitori, fratelli celibi e sorelle nubili.


Ma vediamo nel dettaglio i requisiti che ciascun potenziale percettore deve avere affinché veda riconosciuto il trattamento pensionistico.


Coniuge superstite – Partendo dal coniuge superstite, il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico ai superstiti non è subordinato a nessuna condizione soggettiva. Unica eccezione si ha in caso di nuove nozze da parte del coniuge superstite; in tale caso, si ha diritto ad un assegno pari a due annualità della pensione, ex art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale del 18 gennaio 1945, n. 39 nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio.


Coniuge divorziato superstite - Particolare è invece il caso del coniuge divorziato superstite che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, stabilisce che "in caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare dell’assegno ai sensi dell’art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza".


Pertanto, nel caso in cui l’assicurato, a seguito di divorzio, non sia passato a nuove nozze, il coniuge divorziato superstite ha diritto al trattamento pensionistico in presenza delle seguenti condizioni:


  • abbia la titolarità dell’ assegno periodico divorzile di cui all’articolo 5 della legge n. 898 del 1970. Al riguardo, si precisa che, in caso di liquidazione dell’assegno divorzile in un’unica soluzione, il coniuge divorziato superstite che lo ha ricevuto perde il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti, venendo meno il legame patrimoniale con il de cuius;
  • non risulti passato a nuove nozze. Il passaggio a nuove nozze esclude il coniuge divorziato dal diritto alla pensione ai superstiti anche se alla data del decesso dell’assicurato o del pensionato il nuovo matrimonio risulti sciolto per morte del coniuge o per divorzio;
  • la data di inizio del rapporto assicurativo del de cuius sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;risultino perfezionati, in caso di decesso di assicurato, i requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge.
  • risultino perfezionati, in caso di decesso di assicurato, i requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge.

Sul punto si rammenta che, in caso di concorso di coniuge divorziato e coniuge superstite, mancando nella norma previsioni circa le aliquote di pensione spettanti, la ripartizione sarà operata dal Tribunale a cui il coniuge divorziato dovrà rivolgersi per ottenere il riconoscimento del proprio diritto e la determinazione della relativa misura. L’importo del trattamento pensionistico complessivamente attribuibile al coniuge superstite e al coniuge divorziato è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato deceduto.


La sentenza del giudice costituisce giuridicamente il titolo per la determinazione dell’ammontare delle relative quote spettanti.


Pertanto, in tale fattispecie, le sedi, in attesa della notifica della sentenza del Tribunale:


  1. verificheranno se sulla pensione diretta del dante causa veniva trattenuto l’importo dell’assegno divorzile e, in caso affermativo, accantoneranno cautelativamente una somma mensile di pari importo dalla quota di pensione spettante al coniuge superstite;
  2. non erogheranno al coniuge divorziato alcuna quota di pensione;
  3. effettueranno i pagamenti nella misura stabilita al soggetto avente diritto, ossia al coniuge superstite, detraendo da detta quota, un importo pari all’assegno divorzile di cui al precedente punto 1.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento del Tribunale, le sedi ripartiranno la prestazione tra gli aventi diritto che abbiano presentato domanda di pensione, sulla base di quanto stabilito dal Giudice. Contestualmente al primo pagamento, al coniuge divorziato verrà liquidata l’eventuale quota cautelativamente accantonata.



Figli ed equiparati – A seguito dell’equiparazione giuridica tra “figli legittimi” e “figli naturali”, sostituendo tali termini semplicemente con quello di “figlio”, l’art. 22 del D.Lgs. n. 903/1965 stabilisce che hanno diritto alla pensione ai superstiti i figli e le persone ad essi equiparati che alla data di decesso dell’assicurato o del pensionato non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall’età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo.


Sul punto, si ricorda che per i figli superstiti studenti che non prestino lavoro retribuito e a carico del genitore defunto al momento della morte, il limite di 18 anni è elevato a 21 anni in caso di frequenza di scuola media o professionale e a tutta la durata del corso di laurea, ma non oltre al 26° anno di età, in caso di frequenza dell’Università.



Genitori - In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico in parola è riconosciuto ai genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo:


  • abbiano compiuto il 65° anno di età;
  • non siano titolari di pensione diretta o indiretta;
  • siano a carico del lavoratore deceduto.

Resta fermo che qualora il genitore, dopo il conseguimento del trattamento pensionistico ai superstiti, diventa beneficiario di un’altra pensione, perde il diritto alla pensione ai superstiti con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di decorrenza della nuova pensione.



Fratelli celibi e sorelle nubili – Infine, in assenza sia del coniuge che dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico in parola è riconosciuto ai fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo:




  • siano inabili al lavoro;
  • non siano titolari di pensione diretta o indiretta;
  • siano a carico del lavoratore deceduto.
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