L’INPS, con la Circolare n. 185 del 18 novembre 2015, ha fornito le linee guida e istruzioni operative in materia di trattamento pensionistico ai superstiti (art. 22 della L. n. 903/1965), volto a garantire l’uniformità di erogazione delle prestazioni agli aventi diritto, superstiti di pensionati e assicurati delle diverse gestioni dell’Istituto, comprese l’ex IPOST, l’ex INPDAP e l’ex ENPALS. Sul punto, particolarmente interessante risultano i chiarimenti forniti in merito alla successione dei diritti a pensione da parte di figli superstiti studenti che non presentano lavoro retribuito. In via generale, la successione dei trattamenti pensionistici è ammessa laddove i figli superstiti alla data di morte del dante causa:
- hanno un’età compresa tra i 18 e i 21 anni e frequentano la scuola media o professionale;
- hanno un’età compresa tra 18 e 26 anni e risultano iscritti all’università o a scuole di livello universitario in un anno accademico compreso nella durata del corso di laurea.
Inoltre, è stata affrontata la questione dello studente titolare di pensione che percepisce piccoli redditi. Al riguardo la Corte Costituzionale, con sentenza n. 42 del 22-25 febbraio 1999, ha stabilito che la prestazione di un lavoro retribuito come motivo di esclusione della quota di pensione non può riguardare attività lavorative precarie, saltuarie e con reddito minimo, ma solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione.
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Pensione ai superstiti. Linee guida dell'INPS (261 kB)
Pensione ai superstiti. Linee guida dell'INPS - Lavoro e Previdenza n. 227 - 2015
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