10 marzo 2016

Pensione di cumulo: valida anche la contribuzione estera

Autore: redazione fiscal focus
L’INPS, con il Messaggio n. 1094 di ieri, ha fornito utili precisazioni in merito alla valutazione della contribuzione estera, alla ricostituzione della pensione nonché agli ulteriori requisiti previsti dalla gestione previdenziale di ultima iscrizione, in caso di esercizio della facoltà di computo ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo. In particolare, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia in regime di cumulo, può essere considerata utile anche la contribuzione estera maturata in Paesi in cui si applicano i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale, ovvero in Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale, fermo restando il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (1 anno) o dalle singole convenzioni bilaterali.

Da notare che tale contribuzione estera deve essere considerata, ai soli fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, anche nell’ipotesi in cui abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione estera.

In ogni caso, la facoltà di conseguire la pensione di vecchiaia in cumulo può essere esercitata a condizione della mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico nelle gestioni oggetto del regime di cumulo.

Pensione in regime di cumulo – La Legge di Stabilità 2013 (L. n. 228/2012) all’art. 1, co. 239 e ss. stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione.

Requisiti – La facoltà per il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo può essere esercitata qualora i richiedenti:
• non siano già titolari di trattamento pensionistico in una delle gestioni oggetto del regime di cumulo (non osta la titolarità di pensione estera);
• non abbiano maturato i requisiti per il diritto al predetto trattamento pensionistico in nessuna delle predette gestioni;
• siano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi più elevati tra quelli previsti dagli ordinamenti che disciplinano le predette gestioni;
• siano in possesso degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore risulti da ultimo iscritto.

Totalizzazione internazionale - Con riferimento alla totalizzazione internazionale, l’INPS ricorda innanzitutto che è possibile tenere conto, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti contributivi minimi stabiliti per il diritto alla pensione, dei contributi maturati nei Paesi dove l'interessato ha lavorato. L'importo della pensione, invece, viene calcolato da ciascuno Stato in proporzione ai contributi in esso versati. Pertanto, se necessaria, la contribuzione estera viene presa in considerazione per verificare i requisiti richiesti per il diritto come se fosse contribuzione versata in Italia. L’importo della pensione, invece, viene calcolato in proporzione ai contributi accreditati nell’assicurazione italiana.

Vanno, inoltre, ricordati due principi tipici della totalizzazione internazionale:
1. i periodi di assicurazione compiuti in ciascuno dei due Stati contraenti possono essere totalizzati a condizione che non si sovrappongano (i periodi che si sovrappongono ad altri periodi saranno calcolati solo una volta);
2. la totalizzazione può riguardare anche periodi che siano già stati utilizzati per la liquidazione di una prestazione a carico della legislazione dello Stato in cui sono maturati.

Pensione di inabilità e ai superstiti in regime di cumulo – Infine, per il conseguimento della pensione di inabilità ed ai superstiti in regime di cumulo, può essere considerata anche la contribuzione estera maturata in Paesi cui si applicano i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale, ovvero in Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale, fermo restando il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (1 anno) o dalle singole convenzioni bilaterali.
Tale contribuzione estera deve essere considerata, ai soli fini del diritto alle prestazioni pensionistiche di cui al presente punto, anche nell’ipotesi in cui abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione estera.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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