5 ottobre 2015

Pensione di inabilità: quando decorre?

La decorrenza della pensione di inabilità coincide con il primo giorno successivo alla dispensa dal servizio

Autore: Redazione Fiscal Focus
Linea dura dell’INPS nei confronti dei pensionati di inabilità permanente. Il trattamento pensionistico, infatti, non può avere una decorrenza anteriore rispetto alla data del verbale della commissione medica che riconosce l’infermità all’interessato. Pertanto, l'erogazione del trattamento della prestazione deve decorrere dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.

A darne notizia è stato l’INPS con il messaggio n. 6075/2015 a seguito di numerose richieste da parte delle Sedi istituzionali in ordine all’esatta data di decorrenza del trattamento pensionistico nei casi di pensione di inabilità permanente.

Pensioni di inabilità – Le pensioni di inabilità interessate dall’intervento istituzionale riguardano: le pensioni di inabilità a proficuo lavoro (art. 13 Legge n. 274/1991); i dipendenti civili dello Stato (art. 27 della Legge n. 177/1976) e infine le pensioni di privilegio (art. 2, co. 12 della Legge n. 335/95).

Il primo trattamento pensionistico, in particolare, è rivolto a tutti i lavoratori dipendenti pubblici, ascritti all'assicurazione INPDAP che abbiano un'inabilità permanente e assoluta, fisica o mentale, a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, non derivante da causa di servizio, accertata dalla Commissione Medica presso l'ASL. A tal fine, non è necessaria una menomazione altamente invalidante (diversamente dal caso della inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa), ma deve essere tale, comunque, da impedire una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa. L'iscritto che cessa dal servizio, per sopravvenuto stato d'inabilità al lavoro, consegue, indipendentemente dall'età anagrafica, il diritto al trattamento di pensione se in possesso di: 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, anche non continuativi. Quanto alla misura della pensione, essa è calcolata sulla base dell'anzianità contributiva maturata, senza alcuna maggiorazione.

Con riferimento alla pensione di inabilità permanente per i dipendenti civili dello Stato, l’art. 27 della L. n. 177/1976 stabilisce che "il dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età o per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale se ha compiuto quindici anni di servizio effettivo".

Infine la pensione di privilegio, disciplinata dall’art. 2, co. 12 della L. n. 335/1995, è rivolta ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. In tal caso, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80% della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio.
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