21 ottobre 2015

Pensione: il montante contributivo 2015

Dal 1° gennaio 2015, il montante contributivo è pari a 1 , con effetto per le pensioni da liquidare per l’anno corrente

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 6462 di ieri, ha comunicato sia i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili sia i coefficienti di rivalutazione per i montanti contributivi (L. n. 335/1995). In particolare, il tasso annuo di capitalizzazione per la rivalutazione dei montanti contributivi decorrenti dal 1° gennaio 2015 è risultato pari a 1. Sul punto, si ricorda che il montante contributivo individuale relativo alle pensioni, alle quote di pensione, nonché ai supplementi da liquidare con il sistema contributivo deve essere calcolato, in applicazione dell’articolo 1, comma 9, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre di ciascun anno per il coefficiente previsto per l’anno successivo.

Il montante contributivo individuale - Il montante contributivo individuale altro non è che la sommatoria delle quote della retribuzione accantonate ogni anno nel corso della vita lavorativa, elemento fondamentale per il calcolo delle pensioni con metodo contributivo. In altri termini, è la somma di denaro sulla quale viene calcolato l’assegno pensionistico. Al momento della domanda di pensionamento, l'importo del montante individuale, detto montante contributivo finale, viene moltiplicato per un coefficiente di trasformazione sulla base dell'età di pensionamento, per calcolare l'importo della pensione lorda annuale del lavoratore. Per avere un’indicazione dell'importo mensile della pensione è sufficiente dividere per 13 la pensione lorda annuale.

Il versamento dei contributi – Detto montante è stato introdotto in Italia con la Legge 335/1995 (Riforma Dini). Infatti, a partire dal 1996, dalla retribuzione dei lavoratori viene accantonato un importo di contribuzione sulla base di un'aliquota di computo variabile a seconda della tipologia dei lavoratori.
Ad esempio, l'aliquota di computo dei lavoratori dipendenti è pari al 33%, ciò vuole dire che ogni mese viene accantonato circa 1/3 della retribuzione imponibile. Si precisa, tra l’altro, che i contributi versati nella fase di accumulo sono contributi figurativi, in altri termini non costituiscono alla formazione di un capitale di proprietà del lavoratore, bensì sono soltanto un dato contabile per calcolare l'assegno pensionistico.

Rivalutazione del montante contributivo – Al riguardo, occorre specificare che il montante individuale contributivo viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno su base composta, a un tasso di capitalizzazione pari alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nomale calcolata dall'ISTAT, cioè in base alla crescita della ricchezza nazionale. Dalla rivalutazione viene esclusa la contribuzione dello stesso anno solare. Dunque, il tasso medio annuo, nei cinque anni precedenti il 2014, è pari a -0,001927; tuttavia, in base all’art. 5, co. del D.L. n. 65/2015, convertito nella L. n. 109/2015, per le pensioni con decorrenza nell’anno 2015 il coefficiente di rivalutazione da utilizzare per i montanti contributivi relativamente all’anno 2014, è pari a 1.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy