19 dicembre 2019

Pensione Quota 100

Lavoro e Previdenza n. 216 - 2019

Il comma 3 dell’art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019 n.4 (convertito in L. 28 marzo 2019 n.26), prevede che la pensione Quota 100 non sia cumulabile, dal primo giorno di decorrenza del trattamento e fino alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria (art.24 co.6 D.L. 201/2011), con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Sono cumulabili i soli redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro annui lordi.
Per i beneficiari della pensione Quota 100, durante il periodo compreso tra la decorrenza del trattamento e il compimento dell’età pensionabile (pari a 67 anni sino al 2022), è previsto l’obbligo di presentare una dichiarazione reddituale all’Inps, nell’ipotesi in cui percepiscano redditi di lavoro incumulabili con la pensione, o ininfluenti ai fini del divieto di cumulo, o derivanti da attività lavorative svolte in periodi precedenti la decorrenza della prestazione. La dichiarazione deve essere trasmessa all’Inps utilizzando il nuovo modello AP139.
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Pensione Quota 100 - Lavoro e Previdenza n. 216 - 2019
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