7 luglio 2016

Pensioni d’oro: questa volta la Consulta salva il ticket

I giudici della Consulta escludono l’incostituzionalità del contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro: il prelievo ha natura solidaristica e non tributaria

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Il contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro (da 14 volte a oltre 30 volte superiori alle pensioni minime) introdotto dalla Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013), per il triennio 2014-2016, non è incostituzionale. Le ragioni che pongono alla base i giudici della Consulta derivano dal fatto che il predetto contributo “non ha natura tributaria”, bensì si colloca all’“interno del circuito previdenziale giustificato in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema”. Inoltre, spiegano i giudici, il prelievo ha comunque natura progressiva e il sacrificio economico è rivolto alle pensioni più elevate, cioè a quelle compresi tra 7.019 euro a 15.041 euro.

Contributo di solidarietà – Il prelievo messo a punto dall’ex Governo Letta, valevole per il triennio “2014-2016”, è così articolato:
  • 6% sulla parte compresa tra 14 volte il trattamento minimo INPS (7.019 euro) e 20 volte il trattamento minimo (10.027 euro);
  • 12% sulla parte eccedente 20 volte il trattamento minimo fino a 30 volte il trattamento minimo (15.041 euro);
  • 18% sulla parte eccedente 30 volte il trattamento minimo (15.041 euro).

Ticket salvo – A differenza del contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro introdotto dalla manovra estiva 2011 (art. 18, c. 22-bis, del D.L. n. 98 del 2011, convertito nella L. n. 111/2011), sul quale i giudici della Corte Costituzionale (sentenza n. 116 del 5 giugno 2013), hanno dichiarato incostituzionale il prelievo – perché di natura tributaria – questa volta la Consulta ha deciso che il ticket è assolutamente operativo e in linea con la Costituzione italiana.
Ma perché la Consulta a distanza di pochi anni ha avuto due decisioni completamente differenti sulla stessa tematica?
Ebbene, gli introiti derivanti del vecchio contributo di solidarietà erano destinati al risparmio della spesa pubblica, ravvisando "un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini", ossia i pensionati.
Diversamente, il contributo di solidarietà introdotto l’anno successivo dal Governo Letta, è destinato alle gestioni previdenziali obbligatorie e non come avveniva in precedenza alle Casse dello Stato. Inoltre è stata attribuita una valenza del tutto solidaristica, in quanto gli introiti potevano essere destinati ai lavoratori esodati.

Infine, altra differenza importante riguarda il campo di applicazione dei due contributi: quello vecchio, infatti, era rivolta indistintamente a tutte le pensioni obbligatorie e integrative; ed in particolare:
  • le pensioni erogate in aggiunta o integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio;
  • le pensioni integrative erogate da ogni fondo pensione (aperto, chiuso, pip);
  • i trattamenti che assicurano prestazioni definite dai dipendenti delle Regioni a Statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia);
  • i trattamenti delle gestioni di previdenza obbligatoria presso l’INPS (per il personale addetto alle imposte di consumo; per il personale dipendente dalle aziende private di gas; per il personale addetto alle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette).

Erano invece escluse solo le prestazioni assistenziali, gli assegni straordinari di sostegno a reddito, le pensioni erogate alle vittime del terrorismo, le rendite INAIL.
Diversamente, il nuovo contributo di solidarietà è rivolto solo alle pensioni obbligatorie.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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