Premessa - Rimangono pochi giorni per i pensionati che non hanno ancora scelto alcuno strumento elettronico su cui ricevere il proprio trattamento pensionistico, se superiore ai 1.000 euro. Infatti, quest’ultimi entro il 30 settembre p.v. devono necessariamente indicare le coordinate bancarie o postali su cui far accreditare la pensione sbloccando così le rate di pensione congelate dallo scorso 1° luglio. Ma cosa succede se anche il suddetto termine scade inutilmente?
La fase transitoria - Come è noto, lo scorso 1° luglio 2012 sono entrate ufficialmente in vigore le norme che vietano l’incasso in contanti di pensioni superiori ai 1.000 euro. Infatti, i soggetti interessati dovranno obbligatoriamente dotarsi di strumenti elettronici bancari o postali dove farsi accreditare la pensione, qualora le somme da riscuotere superino la predetta soglia. Tuttavia, fino al 30 settembre p.v. ci sarà ancora una fase transitoria durante la quale sarà possibile incassare la pensione anche in assenza di un c/c o altri canali che assicurino la tracciabilità dei flussi. Tuttavia, le somme non saranno immediatamente rese disponibili a favore del pensionato/lavoratore, poiché affluiranno in un conto di servizio transitorio infruttifero e senza oneri per il beneficiario. In altre parole le rate di pensione/retribuzione risulteranno “congelate” e saranno sbloccate solamente nel momento in cui l’interessato si deciderà ad aprire un valido strumento di accreditamento. Una volta effettuata la scelta, il trasferimento sarà effettuato senza addebito di spese e oneri per il beneficiario.
L’assegno di traenza – In alternativa, anche se il pensionato/lavoratore è privo di un c/c o altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle somme, può comunque ottenere il pagamento delle somme spettanti tramite assegno di traenza, fino al 30 settembre p.v. Si tratta di un particolare assegno che solitamente viene utilizzato per il pagamento di una somma di denaro in favore di una persona di cui non si conoscono le coordinate bancarie. La validità è prefissata, cioè viene indicata una data che una volta decorsa ne impedisce l’incasso. L’assegno di traenza riporta sempre la clausola di non trasferibilità. Pertanto, potrà essere incassato esclusivamente dal beneficiario e devono essere sempre apposte due firme previa la decadenza della sua validità.
E dopo il 30 settembre 2012? - Se anche la fase transitoria termina senza che il pensionato o il lavoratore della P.A. indichi lo strumento per ricevere l’accredito della somma, dal 1° ottobre in poi le somme temporaneamente depositate sul conto transitorio torneranno nella piena disponibilità dell’INPS. Ciò non significa però che il pensionato perde il diritto a ricevere il suo trattamento pensionistico, poiché ritornerà semplicemente a goderne solo dopo aver comunicato gli estremi del conto corrente.
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