4 agosto 2015

Pensioni: partiti i rimborsi

Pensioni più ricche ad agosto. Da ieri è partita l’operazione “Bonus Poletti” che risolve “parzialmente” l’intricata situazione della mancata indicizzazione delle pensioni

Autore: Redazione Fiscal Focus
Ci siamo. Il momento tanto atteso per milioni di pensionati è giunto finalmente al capolinea. Lo scorso 1 agosto (termine differito a lunedì 3 agosto, in quanto cadeva di sabato), infatti, è partita ufficialmente l’operazione di recupero dell’importo “una tantum” ai pensionati che si sono visti bloccate le pensioni nel biennio “2012-2013” dalla Manovra Salva-Italia (art. 24 co. 25 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011).

Il via libera definitivo è arrivato il 15 luglio scorso dal Senato, che ha convertito il c.d. D.L. Pensioni (D.L. n. 65/2015), nella L. n. 109/2015 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 2015), recependo così la famosa sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015, la quale giudica in maniera illegittima il blocco dell’indicizzazione delle pensioni compresi tra tre e sei volte il trattamento minimo INPS (1.443 euro - 2.810,10 euro) per il suddetto biennio.
La restituzione sarà automatica per tutte le pensioni vigenti, anche quelle a favore dei superstiti, mentre in caso di decesso del pensionato (senza superstiti aventi diritto) gli eredi dovranno presentare la domanda.
Ma chi avrà diritto al rimborso? A quanto ammonta l’una tantum? A sciogliere ogni dubbio ci ha pensato l’INPS, che in un recente messaggio (n. 4993/2015) ha fornito tutte le istruzioni operative per il rimborso alle Sedi territoriali dell’Istituto previdenziale.


Ambito soggettivo – L’una tantum (conosciuta meglio come “Bonus Poletti”) è rivolta esclusivamente ai pensionati italiani che nel biennio “2011-2012” hanno percepito trattamenti pensionistici compresi fra 3 e 6 volte il minimo, ossia tra “1.405,05 euro e 2.810,10 euro lordi” nel 2011 e tra 1.443,00 euro e 2.886,00 euro lordi” nel 2012.
Di conseguenza, chi ha ricevuto in quegli anni una pensione al di sotto o superiore ai predetti range, non spetterà alcun rimborso.

Importo - Ma a quanto ammonta il “Bonus Poletti”? Per rispondere a tale domanda bisogna premettere che per il calcolo dell’una tantum occorre prendere come riferimento l’importo complessivo dei trattamenti alla data di dicembre 2011, importo sul quale effettuare tre diverse rivalutazioni, da utilizzare rispettivamente: per il “2012-2013”; per il “2014-2015” e per il 2016.

Nel biennio “2012-2013”, ossia quando le pensioni superiori a 1.443 euro (3 volte il trattamenti minimo INPS) non sono state rivalutate per effetto della manovra Salva-Italia (art. 24, co. 25 della L. n. 214/2011), il Decreto Legge segue lo stesso meccanismo adottato dal Governo Letta con la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, co. 483 della L. n. 147/2013) sulla base del quale è prevista una rivalutazione decrescente al crescere del trattamento pensionistico.
In sostanza, all’art. 1, co. 1 del D.L. n. 65/2015 sono stati previsti cinque scaglioni di importi cui applicare all’intero trattamento pensionistico la relativa percentuale di adeguamento all’indice FOI, come di seguito indicato:
• fino a 1.443 euro, la rivalutazione è del 100% (oltre 1.443 euro e fino a 1.468,67 vengono garantiti 1.486,29 euro);
• da 1.443 euro a 1.924 euro (tra 3 e 4 volte il trattamento minimo), la rivalutazione è del 40% (oltre 1.924 euro e fino a 1.935,48 vengono garantiti 1.947,09 euro);
• oltre 1.924 euro fino a 2.405 euro (tra 4 e 5 volte il trattamento minimo), la rivalutazione è del 20% (oltre 2.405 euro e fino a 2.412 vengono garantiti 2.419,43 euro);
• oltre 2.405 euro e fino a 2.886 euro (tra 5 e 6 volte il trattamento minimo), la rivalutazione è del 10% (oltre 2.886 euro e fino a 2.894,65 vengono garantiti 2.894,66 euro);
nessuna rivalutazione invece è stata prevista per i trattamenti pensionistici superiori a 2.894,65 euro.

Per quanto riguarda invece il biennio “2014-2015”, vale a dire quando è entrato in vigore il meccanismo di rivalutazione previsto dal Governo Letta, la rivalutazione di tali trattamenti è pari al 20% per tutte le fasce sopra menzionate (cioè da 3 a 6 volte il minimo), che passano quindi rispettivamente all’8% (tra 3 e 4 volte il trattamento minimo), al 4% (tra 4 e 5 volte il trattamento minimo) e al 2% (tra 5 e 6 volte il trattamento minimo).
Mentre dal 1° gennaio 2016 è riconosciuto il 50% della rivalutazione che sarebbe spettata sulla base del sistema di calcolo appena visto.
Facciamo un esempio. Secondo i calcoli diffusi dall’INPS con la circolare n. 125/2015, un pensionato che nel biennio “2012-2013” percepiva 1500 euro, il 1° agosto 2015 riceverà 796,27 euro (c.d. “Bonus Poletti”). Mentre dall’anno 2016 il nuovo importo mensile perequato sarà pari a 1.541,75 euro.

Attenzione però. Si tratta di somme percepite al lordo e non al netto. Ciò significa che bisogna calcolarci anche l’Irpef come di seguito indicato.

Regime fiscale – Il regime di tassazione applicabile sulle “somme arretrate” è quello della tassazione separata, mentre le somme maturate successivamente al 31.12.2014, saranno assoggettate a tassazione ordinaria. Gli importi relativi alle somme oggetto di restituzione, infine, potranno essere oggetto di ricalcolo in funzione di eventuali ricostituzioni di pensione.

Ratei agli eredi – Infine, particolare è il caso degli eredi dei pensionato nel frattempo deceduti; in quest’ultimo caso, dovrà essere presentata domanda all’INPS prima dei termini di prescrizione. A tal fine, vanno utilizzate esclusivamente le modalità telematiche già esistenti.
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