Rata pensionistica più pesante nel mese di luglio. Infatti, sul trattamento previdenziale di luglio l’INPS erogherà una somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2015, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni e che risultino in possesso dei requisiti reddituali previsti. Mentre per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2015 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione.
Differente è il discorso per i dipendenti pubblici. Per la gestione pubblica, infatti, la somma aggiuntiva viene attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 30 giugno 2015, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni e che risultino in possesso dei requisiti reddituali previsti. Mentre per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° luglio 2015 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione, sulla rata di dicembre 2015.
A chiarirlo è l’INPS con la circolare n. 130 di ieri, illustrando i requisiti reddituali utili per la corresponsione della somma aggiuntiva.
La quattordicesima – La quattordicesima è stata introdotta per la prima volta nel 2007 dal Governo Prodi, a favore dei pensionati ultra-sessantaquattrenni titolari di determinati condizioni reddituali. Pertanto, per quest’anno, sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1° gennaio 1952. L’aumento spetta, in misura proporzionale, anche a coloro che compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione, con riferimento ai mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell’età.
Requisiti contributivi - La somma aggiuntiva, che va da 336 euro fino a 504 euro, varia in base agli anni di contributi maturati e all’appartenenza della categoria di lavoro (dipendente o pubblico). Da notare che per la corresponsione dell’aumento viene considerata tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) del soggetto, nonché quella utilizzata per la liquidazione di supplementi. Mentre nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale deve essere considerata utile solo la contribuzione italiana.
Requisiti reddituali – Per poter ricevere la somma aggiuntiva, che viene calcolata sulla base del solo reddito personale, bisogna essere titolari di un reddito annuo inferiore a:
• 10.122,86 euro per i dipendenti che hanno maturato fino a 15 anni di contributi ovvero autonomi che hanno maturato fino a 18 anni di contributi;
• 10.206,86 euro per i dipendenti che hanno maturato oltre 15 anni e fino a 25 anni di contributi ovvero autonomi che hanno maturato oltre 18 anni e fino a 28 anni di contributi;
• 10.290,86 euro per i dipendenti che hanno maturato oltre 25 anni di contributi ovvero autonomi che hanno maturato oltre 28 anni di contributi.
Redditi da considerare – Sono da considerare nel computo i redditi assoggettabili all'IRPEF, nonché i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali.
Restano esclusi invece:
• i trattamenti di famiglia comunque denominati;
• le indennità di accompagnamento;
• il reddito della casa di abitazione;
• i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
• le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Sono altresì da non considerare i redditi:
• delle pensioni di guerra;
• delle indennità per i ciechi parziali e dell'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
• dell'indennizzo previsto dalla Legge n. 210 del 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
• della somma di 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dalla L. 388 del 23 dicembre 2000 per espressa previsione normativa;
• dei sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità.
Al riguardo, si precisa che il beneficio viene concesso interamente fino a un limite di reddito uguale a 1,5 volte il trattamento minimo. Oltre tale soglia, l'aumento è corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso (clausola di salvaguardia).
Comunicazione a pensionati - Ai pensionati della gestione privata destinatari della somma aggiuntiva, verrà inviata un’apposita comunicazione (rispettivamente per l’Italia e per l’estero). La voce è presente nel cedolino del mese di luglio 2015.
Mentre i pensionati della gestione pubblica saranno informati del pagamento della somma aggiuntiva con il dettaglio della voce presente nel cedolino del mese di luglio 2015.
Infine, per i pensionati delle gestioni ex ENPALS, la comunicazione della disposizione di pagamento della somma aggiuntiva è inserita all'interno delle annotazioni del certificato di pensione.
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