L’INPS, con il messaggio n. 18730 del 19 novembre 2013, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’anticipo dell’età pensionabile ,(art. 1, c. 40, lett. c, della L. n. 335/1995), previsto per le lavoratrici madri che hanno attinto alla pensione prima del 31 dicembre 2011. Queste ultime, in particolare, coloro che esercitano la facoltà di opzione per il calcolo contributivo, se in possesso, alla data del 31 dicembre 2011, dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, prescritti dalla legge vigente prima della riforma Monti-Fornero,(L.. n. 214/2011), possono accedere alla predetta prestazione pensionistica sulla base delle precedenti disposizioni, ancorché esercitino l'opzione successivamente al 31 dicembre 2011.
In altre parole, coloro che al 31 dicembre 2011 abbiano perfezionato sia i requisiti per l'esercizio della facoltà di opzione, sia i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia, tra i quali l'età pensionabile anticipata, nonché il requisito dell'importo della pensione non inferiore a 1,2 volte l'assegno sociale in caso di età inferiore a 65 anni, possono accedere alla predetta prestazione con le vecchie regole, compresa la cosiddetta finestra mobile, ossia lo slittamento di un anno della decorrenza.
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Pensioni rosa. Chiarimenti INPS (89 kB)
Pensioni rosa. Chiarimenti INPS - Lavoro & Previdenza N. 220-2013
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