21 gennaio 2016

Poligrafici: istanze di prepensionamento entro il 31/3

I dipendenti poligrafici di aziende editoriali possono accedere al prepensionamento, secondo le vecchie regole, anche se maturano i requisiti dopo il 31.12.2013

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

È il 31 marzo 2016 l’ultimo giorno utile entro il quale i dipendenti poligrafici di aziende poligrafiche possono presentare istanza di ammissione al prepensionamento se il termine ordinario dei 60 giorni (art. 31, co. 1 della L. n. 416/1981 e smi) scade oltre il 1° gennaio 2016. La proroga si è resa necessaria per via del periodo massimo di corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché, del tempo intercorso tra la data ultima del 31 dicembre 2013 di sottoscrizione degli accordi di procedura e quella del 1° gennaio 2016 (entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016).


A darne notizia è l’INPS con la Circolare n. 8 di ieri.


Prepensionamento per i dipendenti poligrafici – L’art. 1, co. 295-297 della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2015) ha introdotto – a decorrere dal 1° gennaio 2016 – interessanti disposizioni in materia di prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali. In particolare, è stato stabilito che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2013 continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai lavoratori poligrafici collocati in CIGS finalizzata al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), della Legge 5 agosto 1981, n. 416 in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 dicembre 2013.


L’intervento, che sarà finanziato con una spesa annua di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, prevede l’erogazione dei trattamenti pensionistici anticipati secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente.


In tale contesto, un ruolo fondamentale viene occupato dall’INPS che provvede al monitoraggio, sulla base dell'ordine cronologico di sottoscrizione dell’ accordo di procedura, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori poligrafici che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti alla data del 31 dicembre 2013. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, del limite di spesa anzidetto l’Istituto previdenziale non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire del beneficio in trattazione.


Destinatari – L’agevolazione si applica ai lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali collocati in CIGS finalizzata al prepensionamento in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013, che maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2013 successivamente alla predetta data.


In base alle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2013, i destinatari della norma in commento hanno diritto al prepensionamento, indipendentemente dal requisito anagrafico e in presenza delle altre condizioni di legge, sulla base dell’anzianità contributiva minima di 32 anni da far valere nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, aumentata di un periodo pari a 3 anni fino a un massimo di 35.


Termine di presentazione delle istanze – L’accesso al prepensionamento è subordinato alla presentazione di un’istanza entro 60 giorni:


  • dall’ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale;
  • dalla maturazione del requisito contributivo di 32 anni nel periodo di godimento del trattamento;
  • dalla maturazione del requisito contributivo di 32 anni se alla data di pubblicazione del decreto di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale, successiva alla decorrenza del trattamento stesso, l’interessato non abbia ancora perfezionato il requisito contributivo;
  • dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale se a tale data, successiva alla decorrenza del trattamento stesso, l’interessato abbia già perfezionato il requisito contributivo di 32 anni.



Qualora il termine dei 60 giorni risulta scaduto alla data del 1° gennaio 2016, gli interessati possono comunque presentare l’istanza, entro e non oltre il 1° marzo 2016.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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