18 aprile 2016

POS: obbligatoria la redazione prima dei lavori

Autore: redazione fiscal focus
La redazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza) va redatta obbligatoriamente prima dell’inizio dei lavori, in riferimento al singolo cantiere interessato. Ciò in considerazione del fatto che la sua mancata redazione, prima dell’inizio dei lavori, impedirebbe al coordinatore per l’esecuzione di verificarne “l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo […]” (art. 92, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, obbligo sanzionato penalmente.

A darne notizia è la Commissione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con l’Interpello n. 3/2016.

Il quesito - La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ha avanzato un quesito in merito alle modalità con cui deve essere redatto il Piano Operativo di Sicurezza (POS) per imprese di nuova costituzione, alla luce di quanto previsto dall’art. 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 il quale prevede che per tali imprese il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data d’ inizio della propria attività.

In particolare, è stato chiesto di sapere se il principio enunciato dalla suddetta normativa, circa la possibilità di posticipare la redazione DVR, sia applicabile anche al POS.

DVR – L’art. 38, co. 3-bis del T.U. salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) prevede che in caso di nuova costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data d’ inizio della propria attività. Quest’ultimo, inoltre, dovrà dare immediatamente evidenza attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lett. b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls).

Cosa ben diversa è il POS (art. 89, co. 1, lett. h) del D.Lgs. n. 81/2008), ossia il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato.

Risposta MLPS – La risposta fornita dalla Commissione per gli Interpelli è negativa. Infatti, il principio enunciato dall’art. 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, circa la possibilità di redigere il DVR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività, non è applicabile al POS sia perché non espressamente previsto dalla legge, sia perché la sua mancata redazione, prima dell’inizio dei lavori, impedirebbe al coordinatore per l’esecuzione di verificarne “l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo […]” (art. 92, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, obbligo sanzionato penalmente.

Il Ministero del Welfare, infine, tiene a precisare che, in caso di costituzione di nuova impresa, l’art. 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, anche se consente l’elaborazione del DVR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività, obbliga il datore di lavoro ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e a dare “immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al co. 2, lett. b), c), d), e), e f) e al comma 3 e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
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