Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 2/2015, ha precisato che lo sgravio contributivo sulle retribuzioni di produttività – che non può essere superiore al 2,25% della retribuzione imponibile del lavoratore - è rivolto anche alla categoria dei dirigenti. Infatti, nelle norme contenuti nel D.M. 14 febbraio 2014 non si rinvengono disposizioni ostative a un’interpretazione estensiva ai fini della concessione del beneficio ai suddetti lavoratori, in quanto il reddito non costituisce un limite per l’accesso all’agevolazione.
Il quesito – La FederManager ha avanzato istanza di interpello per sapere se anche i lavoratori rientranti nella “categoria dei dirigenti” possono essere ammessi alla disciplina dello sgravio contributivo applicabile alle retribuzioni di produttività di cui all’art. 2 del D.M. 14 febbraio 2014.
Premi di produttività – Prima di rispondere al quesito posto, il Ministero del Lavoro rammenta la disciplina contenuta nell’art. 2 del decreto ministeriale in commento. Esso, in particolare, con riferimento alle somme corrisposte nell’anno 2013 sulla retribuzione imponibile concede ai datori di lavoro, con effetto dal 1° gennaio 2014, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita. Nel dettaglio, i premi di produttività si applicano esclusivamente per “le erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale”.
Risposta MLPS – La risposta ministeriale è positiva. Infatti, non sembrano riscontrarsi disposizioni che escludano i dirigenti dall’agevolazione in questione; peraltro, anche dall’esame delle norme contenute nel D.M. 14 febbraio 2014 non si rinvengono disposizioni ostative a un’interpretazione estensiva ai fini della concessione del beneficio ai suddetti lavoratori, in quanto il reddito non costituisce un limite per l’accesso all’agevolazione. Sul punto viene sottolineato, infine, che sotto un profilo più generale il dirigente ricopre un ruolo strategico in funzione del miglioramento della produttività e di ogni altro fattore utile alla competitività dell’azienda, pertanto una parte della quota retributiva allo stesso spettante va a incidere sui fattori summenzionati, ovvero sugli “incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa”, utili per la fruizione del beneficio contributivo.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata