18 agosto 2015

Premio INAIL. Datori di lavoro alla cassa

Il prossimo 20 agosto 2015 scade l’ultimo giorno utile per il versamento della III rata del premio di autoliquidazione 2014/2015

Autore: Redazione Fiscal Focus
Ultimatum per i datori di lavoro che hanno optato per il pagamento rateale dei premi INAIL, scaduto il 16 febbraio scorso. Infatti, entro il 20 agosto 2015 va versata la III rata del premio di autoliquidazione 2014/2015, maggiorato di interessi calcolati con il coefficiente 0,00669452. In realtà, il termine originariamente fissato per il 16 agosto è stato differito dal decreto semplificazioni burocratiche (art. 3-quarter della L. n. 44/2012), il quale afferma che gli adempimenti fiscali – compresi i premi assicurativi e/o dei relativi accessori - che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

La riduzione
– Con la Determina del Presidente dell’INAIL n. 330 del 5 novembre 2015 sono state rese note le modalità applicative della riduzione sia ai premi ordinari delle polizze dipendenti, sia ai premi speciali unitari delle polizze artigiani, prevista dal comma 128, articolo 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014). In particolare, la misura della riduzione da applicare:
• al premio di regolazione 2014 è pari al 14,17%;
• al premio di rata 2015 è pari al 15,38%.

Campo di applicazione – A essere interessati all’adempimento in commento sono i datori di lavoro che hanno scelto di usufruire del pagamento rateale dell’autoliquidazione 2014/2015, scaduto lo scorso 16 febbraio 2015. In particolare, sono obbligati all’assicurazione INAIL i datori di lavoro che, nell’esercizio delle attività, occupano persone soggette alla tutela obbligatoria prevista dal D.P.R. n. 1124/1965. In via generale, sono assicurati coloro che, in modo permanente o avventizio, prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita. Inoltre, sono espressamente inclusi tra gli assicurati anche i lavoratori che, pur in assenza di subordinazione, sono considerati meritevoli di tutela, quali i collaboratori coordinati e continuativi, anche nella forma di prestazione occasionale, gli artigiani, il coniuge, i figli o altri parenti del datore di lavoro che lavorino alle sue dipendenze, i partecipanti all’impresa familiare e gli associati in partecipazione che svolgono attività manuale.

Pagamento rateale - I datori di lavoro che si sono avvalsi del pagamento rateale, pagheranno il totale del premio dovuto in quattro appuntamenti:
1. il 16 febbraio 2015 si è versata la prima rata, pari al 25% dell’importo complessivamente dovuto comprensivo di addizionale ex ANMIL;
2. il 18 maggio 2015 si è versata la seconda rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorato di interessi calcolati con il coefficiente 0,00329178;
3. entro il 20 agosto 2015 bisogna versare la terza rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente 0,00669452;
4. infine entro il 16 novembre 2015 si verserà la quarta e ultima rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente 0,01009726.

Modalità di pagamento
- La rata del premio INAIL, in scadenza il prossimo 20 agosto, va versato mediante il modello unificato F24, compilando la “SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI”.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy