1 luglio 2011

Prestazioni assistenziali: ulteriore proroga

Inps, messaggio n. 13453 del 27 giugno 2011

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa- L’Istituto Previdenziale con il messaggio n. 13453 del 27 giugno 2011, concede un ulteriore proroga, ovvero fino al 31 luglio 2011, per la trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità dei titolari delle prestazioni assistenziali. In effetti, l’INPS già con il messaggio n.7991 del 4 aprile 2011, aveva comunicato che, in riferimento alle disposizioni contenute nella circolare n. 167/2010 al punto 18.4, il termine del 31 marzo 2011, veniva prorogato al 30 giugno 2011.

Prestazioni assistenziali- La Costituzione Italiana garantisce al cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere, il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. In tal modo intende tutelare la dignità umana nello spirito della solidarietà di tutti i cittadini verso coloro che, per minorazioni congenite o acquisite siano incapaci di svolgere un lavoro proficuo. Pertanto, oltre ai trattamenti previsti a carico dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (pensioni da contributi), sono previste prestazioni a carattere esclusivamente assistenziale a tutela dei soggetti più deboli per raggiunti limiti di età o per invalidità civile.
A tutela degli invalidi civili sono previste particolari prestazioni (pensioni, assegni e indennità) il cui diritto è accertato dalle apposite Commissioni Mediche presso le A.S.L. e la cui erogazione è stata affidata all' Inps, con il d.lgs. 112/1998, a partire dal 3 settembre 1998.

Dichiarazione di responsabilità- Per accertare la permanenza dei requisiti necessari per il pagamento delle prestazioni assistenziali, viene chiesto di rilasciare una dichiarazione di responsabilità.

La richiesta viene inviata:
• agli invalidi civili titolari di assegno mensile che sono tenuti a presentare ogni anno, la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza del requisito di mancata prestazione di attività lavorativa;
• agli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento che sono tenuti a presentare entro il 31 marzo di ogni anno la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero a titolo gratuito in istituto;
• agli invalidi civili titolari di indennità di frequenza per la dichiarazione di responsabilità relativa alla eventuale sussistenza di uno stato di ricovero incompatibile con la prestazione;
• ai titolari di pensione sociale e assegno sociale per la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia e per i soli titolari di assegno sociale anche la dichiarazione di responsabilità sulla sussistenza dello stato di ricovero o meno, in istituto.

Contenuto del messaggio Inps- L’ulteriore proroga, ovvero del 31 luglio 2011, si riferisce all’accertamento della permanenza del requisito relativo:
1. della condizione di ricovero, titolari di indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, Assegno sociale e AS sostitutivo di invalidità civile;
2. del mancato svolgimento di attività lavorativa, titolari di assegno mensile agli invalidi civili parziali;
3. della residenza effettiva in Italia – assegno sociale/pensione sociale e AS/PS sostitutivi di invalidità civile.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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