17 ottobre 2013

Prestazioni assistenziali. Via libera alla rivalsa INPS

Sono stati resi ufficiali i criteri e le tariffe per determinare il valore capitale delle prestazioni erogate dall’INPS agli invalidi civili

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Dopo quasi tre anni arriva finalmente in Gazzetta Ufficiale il tanto atteso Decreto 19 marzo 2013, che rende ufficiali i criteri e le tariffe per determinare il valore capitale delle prestazioni erogate dall’INPS agli invalidi civili in conseguenza di fatti illeciti di terzi. Il Decreto, che dà attuazione al Collegato Lavoro (L. n. 183/2010), concede all’INPS l’azione di rivalsa per le prestazioni erogate a invalidi civili. Quindi, se la pensione, l'indennità o l'assegno è erogato in conseguenza di fatti illeciti di terzi, l'Istituto previdenziale è tenuto a recuperarne il valore economico nei confronti del responsabile e della compagnia di assicurazione.

Collegato lavoro – La novità riguarda l’art. 41 del Collegato lavoro (L. n. 183/2010), recante importanti norme in materia di “responsabilità di terzi nelle invalidità civili”. In particolare, al c. 1 del suddetto articolo viene stabilito che “le pensioni, gli assegni e le indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni dall'ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni”. Inoltre, viene stabilito che il valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto (Lavoro-Economia), sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (24 novembre 2010).

Il Decreto 19 marzo 2013 – I 60 giorni citati dal decreto si sono però trasformati in due anni e otto mesi. Il Decreto si compone di due allegati: uno illustra i criteri per la determinazione delle tariffe e l’altro elenca le tariffe per stabilire l’entità del danno. Nel dettaglio, le tariffe sono composte da ben otto tavole distinte per tipologia di diritti, nel seguente modo: tariffa per individui che acquisiscono il diritto all’indennità di accompagnamento (invalidi civili totali); tariffa per individui che acquisiscono il diritto alla pensione di inabilità (invalidi civili totali); tariffa per individui che acquisiscono il diritto all’assegno mensile di assistenza (invalidi civili parziali); tariffa per individui che acquisiscono il diritto all’indennità di accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero il diritto all’indennità speciale (ciechi parziali); tariffa per individui che acquisiscono il diritto alla pensione (ciechi assoluti e ciechi parziali); tariffa per i sordi che acquisiscono il diritto all’indennità di comunicazione; tariffa per i sordi che acquisiscono il diritto alla pensione; tariffa per i minori che acquisiscono il diritto all’indennità di frequenza. Quanto ai criteri per determinare l’importo dovuto a titolo di risarcimento, tre sono i fattori di cui bisogna tenere conto: l'importo mensile della prestazione (pensione, assegno o indennità); il numero di mensilità in cui la prestazione è erogata in un anno (in genere 13 per le pensioni, 12 per l'indennità di accompagnamento); il coefficiente della tariffa fissato dall'Inps nelle otto diverse tavole, a seconda della prestazione erogata, e che dipende dal sesso e dall'età del beneficiario. Infine, vale la pena specificare che in caso di riconoscimento di più prestazioni, l'importo del risarcimento sarà pari alla somma dei singoli risarcimenti.
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