14 ottobre 2013

Produttori assicurativi. Conta l’attività svolta

Ciò che rileva ai fini previdenziali è l’attività svolta dei produttori assicurativi

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - L’INPS, con il messaggio n. 16291/2013, ha fornito utili parametri sul corretto inquadramento previdenziale dei “produttori di terzo e quarto gruppo”, con particolare riferimento alla figura dei “produttori occasionali”. In particolare, è stato chiarito che ai fini previdenziali ciò che rileva è unicamente lo svolgimento dell’attività, restando irrilevanti i profili dell’instaurazione del rapporto con l’impresa assicurativa anziché con l’agente o sub agente. Nel caso in cui le attività siano svolte con le caratteristiche tipiche dell’abitualità e della prevalenza, è necessario valutare caso per caso gli elementi che determinano l’iscrizione alla gestione commercianti. Ne consegue che un elemento per la qualificazione del produttore occasionale è indubbiamente quello dell’assenza della lettera di autorizzazione.

Produttori di terzo e quarto gruppo
– Si tratta di soggetti che operano nell’ambito delle agenzie di assicurazione a supporto dell’azione degli agenti e sub agenti di assicurazione, sulla base di una lettera di incarico dell’agente principale. Nel dettaglio: i produttori di terzo gruppo hanno l’obbligo di lavorare esclusivamente per l’agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di incarico, per i rami dalla stessa esercitati e di acquisire un determinato minimo di produzione; i produttori del quarto gruppo sono produttori liberi di piazza o di zona senza l’obbligo di lavorare esclusivamente per la stessa agenzia e non sono tenuti a un determinato minimo di produzione. Per entrambi il compenso è normalmente stabilito in provvigioni.

Elementi inconferenti
– Passando agli elementi che non assumono valore ai fini dell’obbligo assicurativo, l’Istituto previdenziale individua tre fattispecie: la struttura organizzativa, in quanto è rilevante esclusivamente l’attività lavorativa di natura autonoma prestata dal singolo in favore della società madre; la presenza o meno della c.d. piazza entro cui i produttori svolgono la loro attività e i limiti, relativi al potere di concludere o meno i contratti di assicurazione, eventualmente previsti nella lettera di autorizzazione.

Sanzioni civili – Quanto al profilo sanzionatorio, in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi, l’INPS ritiene possibile applicare i presupposti di cui al comma 15 lettera a) dell’art. 116 della Legge 388/00, che consentono la riduzione alla misura degli interessi legali delle sanzioni civili. Tale riduzione, però, non è riferibile alle fattispecie già definite, ovverosia quelle coperte da giudicato ovvero per le quali vi è stato un pagamento senza riserva di ripetizione, mentre sarà applicata, a richiesta del soggetto interessato, ai periodi contributivi la cui scadenza di versamento si colloca entro la data di pubblicazione del messaggio che chiarisce questi punti.
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