13 luglio 2016

Proroga CIGS: domanda entro tempi congrui

Le imprese che intendono chiedere la proroga del trattamento di CIGS devono presentare domanda online al MLPS “entro tempi congrui”, sottraendosi all’ordinario termine dei 7gg

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Per poter beneficiare della proroga del trattamento di CIGS, di cui all’art. 21, co. 4 del D.Lgs. n. 148/2015, l’impresa in cessazione – prima del termine del programma di crisi aziendale in corso – deve stipulare con le parti sociali uno specifico accordo, in sede governativa. A seguito della stipula dell’accordo – e quindi dopo aver verificato i criteri di autorizzazione di accesso alla proroga in argomento – la società cedente è tenuta a presentare, in tempi congrui, istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale Ammortizzatori sociali e I.O., div. IV, per il tramite del sistema informatico di “cigs on line”. Tale istanza deve essere corredata:
  • dal verbale di accordo;
  • dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni orarie e coinvolti nel trasferimento aziendale;
  • dal programma di cui all’ articolo 2 del D.I. n. 95075 del 25 marzo 2016;
  • dal piano delle sospensioni del personale.

A darne notizia è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 22/2016.

Proroga CIGS – L'articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 148/2015, adottato con D.I. (Lavoro-Economia) n. 95075 del 25 marzo 2016, ha stabilito che, in deroga alla durata normalmente concessa – pari a 12 mesi, anche continuativi – è possibile prorogare il trattamento d’integrazione salariale straordinaria sino ad un limite massimo complessivo di:
  • 12 mesi per le cessazioni di attività intervenute nell’anno 2016;
  • 9 mesi per le cessazioni di attività intervenute nell’anno 2017;
  • 6 mesi per quelle intervenute nell’anno 2018.

Criteri di autorizzazione – Premesso che il trattamento di integrazione salariale è da intendersi come una proroga di un trattamento di CIGS – per crisi aziendale – già in corso, al fine di poter accedere all’ulteriore periodo di CIGS è necessario che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
  • il trattamento di integrazione salariale straordinario sia stato autorizzato su presentazione del programma di crisi aziendale, al cui esito, per l’aggravarsi delle iniziali difficoltà e per l’impossibilità di portare a termine il piano di risanamento originariamente predisposto, l’impresa si determini a cessare l’attività produttiva e, contestualmente, si evidenzino concrete e rapide prospettive di cessione dell’azienda;
  • sia stipulato uno specifico accordo presso il Ministero del Lavoro con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico;
  • sia presentato un piano di sospensioni dei lavoratori ricollegabili nell’entità e nei tempi alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati;
  • sia presentato un piano per il riassorbimento occupazionale in capo al cessionario garantito mediante l’espletamento tra le parti della procedura di cui all’art. 47 della L. n. 428/1990.

Infine, per perfezionare i requisiti di accesso del trattamento di proroga della CIGS è necessaria la verifica della sostenibilità finanziaria dell’intervento programmato, stante le risorse finanziarie contingentate.

Procedimento e domanda – Ma cosa deve fare l’azienda per ottenere la proroga? Ebbene, innanzitutto bisogna stipulare, prima del termine del programma, uno specifico accordo, in sede governativa. Costituiscono oggetto dell’accordo:
  • il piano di sospensioni dei lavoratori motivatamente ricollegabile nei tempi e nei modi alla prospettata cessione di attività;
  • il piano di trasferimento e riassorbimento dei lavoratori sospesi;
  • e le misure di gestione per le eventuali eccedenze di personale.

L’impresa è tenuta, in tale sede, ad esibire idonea documentazione che comprovi la rapida cessione dell’azienda con finalità di continuazione dell’attività ovvero di ripresa della stessa, indicando gli obiettivi finalizzati anche alla ripresa dell’attività.
Il Ministero dello Sviluppo Economico – in caso di partecipazione - nel confermare la sussistenza di prospettive di rapida cessione e le azioni che saranno adottate per concretizzare il trasferimento, può illustrare la proposta ovvero può dichiarare, in caso di accordo di riservatezza, di possedere le proposte da parte di terzi volte a rilevare l’azienda cedente.
Prima della sottoscrizione dell’accordo deve essere stato accertato che le risorse finanziarie annualmente destinate siano sufficienti a coprire l’intervento, tale onere finanziario sarà parte integrante del verbale.
Tuttavia, qualora in sede di accordo il monitoraggio sull’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili - effettuato anche in via prospettica e non soltanto sulla base delle relazioni mensili di consuntivazione della spesa di cui al comma 1 dell’articolo 5 del D.I. n. 95075 del 25 marzo 2016 - indichi che sia stato raggiunto, ovvero venga raggiunto prima del termine dell’anno di riferimento, il limite dei 50 milioni annui assegnati, non si potrà procedere al perfezionamento dello stesso.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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