11 novembre 2015

Proroghe di vecchie CIGS: vale il termine di 25gg

Si applica la disciplina previgente in caso di proroghe CIGS presentate dopo il 24 settembre 2015

Autore: Redazione Fiscal Focus

Qualora un'impresa abbia chiesto la CIGS per riorganizzazione o ristrutturazione aziendale (di durata iniziale pari a 24 mesi) in data antecedente al 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015) e voglia ora prorogare l’intervento salariale straordinario in favore dei propri dipendenti, deve presentare istanza entro il termine di 25gg dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. In tali casi, quindi, si applica la normativa previgente che concede, in luogo dei 7gg attualmente previsti, un arco temporale più ampio per le imprese.


L’interpretazione ministeriale è supportata dal fatto che, secondo la vecchia normativa, l’articolazione temporale delle istanze e dei decreti di autorizzazione dei trattamenti non poteva essere relativa a periodi superiori a 12 mesi, sia pure nell’ambito di programmi o contratti di solidarietà di durata già prevista e concordata fino a 24 mesi.
I medesimi principi si applicano anche alle istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività eventualmente presentate dal 24 settembre 2015.
Resta fermo che alle domande riferite al primo anno del programma di riorganizzazione e ristrutturazione o dei contratti di solidarietà, presentate dopo il 23 settembre 2015, si applica la nuova normativa, sebbene l’accordo sia stato sottoscritto e l’inizio delle sospensioni avvenga in data precedente al 24 settembre 2015.
A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 30/2015.

Campo di applicazione – Altro interessante chiarimento è giunto in merito al campo di applicazione della nuova CIGS, con particolare riferimento all’art. 20, co. 1, lett. f) del Decreto in trattazione. Quest’ultima disposizione, nel dettaglio, precisa che rientrano nel campo di applicazione le “imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi”. Sul punto, il Ministero del Welfare tiene a sottolineare che nel concetto di “trasformazione” rientra, altresì, anche il concetto di “manipolazione”. Quindi, anche le imprese cooperative e loro consorzi che commercializzano prodotti agricoli rientrano nel campo di applicazione dell’istituto ma il relativo riferimento normativo è da rinvenirsi all’art. 20, co. 2, lett. a).
Crisi aziendale a causale d’intervento – Terzo e ultimo chiarimento riguarda la fattispecie della crisi per cessazione di attività. Al riguardo, è stato chiarito che, con riferimento all’unità produttiva oggetto di cessazione, i cui lavoratori hanno già fruito, anche in costanza della normativa previgente, del trattamento CIGS per crisi per cessazione, non sarà possibile accedere nuovamente ad un trattamento CIGS, per qualunque causale, in quanto l’unità produttiva è evidentemente cessata e i lavoratori gestiti alla luce del piano di gestione degli esuberi già articolato nella precedente istanza di accesso al trattamento per la causale di crisi per cessazione.
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