Unitamente alla retribuzione del mese di giugno, i datori di lavoro sono tenuti ad erogare, qualora previsto dal CCNL applicato, la quattordicesima mensilità. Si tratta di una mensilità aggiuntiva che matura dal 1° luglio al 30 giugno di ciascun anno e viene corrisposta prima del periodo feriale estivo. Sotto il profilo previdenziale, la quattordicesima mensilità è imponibile nel mese in cui viene erogata; sotto il profilo fiscale per il calcolo dell’imposta si applica il principio di cassa. Quali sono gli elementi di cui il datore di lavoro deve tenere conto per calcolare la mensilità aggiuntiva? Quali le modalità di maturazione?
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Quattordicesima. Le regole per il calcolo corretto (118 kB)
Quattordicesima. Le regole per il calcolo corretto - Lavoro e Previdenza n. 117 - 2017
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