Come noto, il Reddito di Cittadinanza è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. La normativa, tuttavia, prevede che il Rdc possa essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del beneficio per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo (sospensione che non opera per la Pensione di cittadinanza). Pertanto - se permangono le condizioni di bisogno - a partire dal mese successivo a quello della scadenza è possibile presentare una nuova domanda. Verificato il rispetto dei requisiti di legge, dal mese successivo alla presentazione della domanda il beneficio sarà accreditato per ulteriori 18 mesi. Con il Messaggio n. 3627/2020 l’Inps, ha ricordato che nel mese di settembre 2020 i nuclei familiari che hanno beneficiato della prestazione ininterrottamente fin dalla prima erogazione (dunque, da aprile 2019) hanno ricevuto la diciottesima mensilità e pertanto la domanda è stata posta in stato “Terminata”. Tali nuclei potranno quindi (a partire dal mese di ottobre 2020) presentare la domanda di rinnovo di Rdc.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
RdC. Domanda di rinnovo al termine dei 18 mesi (242 kB)
RdC. Domanda di rinnovo al termine dei 18 mesi - Lavoro e Previdenza n. 152 - 2020
€ 4,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata