Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 33/2014, ha chiarito che per i periodi di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti di aziende sottoposte a procedure concorsuali, il diritto al rimborso delle quote di TFR matura limitatamente alla quota maturata al termine del periodo di integrazione salariali. Nel caso in cui invece le imprese di cui sopra collochino in mobilità i propri dipendenti fuori dai limiti temporali previsti dalla legge (art. 5, c. 6 della L. n. 223/1991), resta comunque fermo il diritto al rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di concessione.
Il quesito – Il Cno dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per avere maggiori delucidazioni in merito alla possibilità di richiedere il rimborso delle quote di Tfr maturate durante il periodo di CIGS in favore delle società sottoposte alle procedure concorsuali, a prescindere dal rispetto dei termini di decadenza previsti dall’art. 5, c. 6 della L. n. 223/1991, nonché dai periodi di eventuale interruzioni del flusso di cassa integrazione per ripresa dell’attività lavorativa. Inoltre, è stato chiesto se dopo la sentenza di fallimento il TFR (art. 2120 c.c.) maturi o meno, laddove trovi applicazione l’art. 86 del R.D. n. 267/1942 e il lavoratore fruisca del trattamento straordinario di integrazione salariale.
TFR – Per rispondere al quesito posto, il Ministero del Welfare ritiene opportuno muovere dalla disciplina del trattamento di fine rapporto - contenuta nell’art. 2120 c.c. – in base al quale: in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato i prestatori hanno diritto al trattamento di fine rapporto, ossia a quella quota di retribuzione differita che matura progressivamente nel corso dello svolgimento del rapporto stesso; in caso di sospensione della prestazione di lavoro per infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, nonché in caso di sospensione totale o parziale per integrazione salariale, deve essere computato ai fini del TFR l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Dalla lettura della norma ne deriva che sia in caso di CIGS che CIGO le quote del Tfr maturano in proporzione alla retribuzione calcolata secondo il normale orario di lavoro, comprensiva dunque anche di eventuali compensi o indennità corrisposte in via ordinaria.
Rimborso quote Tfr – Quanto alla questione riguardante il rimborso delle quote di Tfr, in caso di cessazione del rapporto al termine del periodo di integrazione salariale, il datore di lavoro può chiedere all’INPS il rimborso delle suddette quote che riguardano il periodo di CIGS precedente alla cessazione stessa. Tale interpretazione, fornita dall’INPS con il messaggio n. 23953/2009, è stata successivamente integrata dall’Istituto stesso (messaggio n. 14963/2010) stabilendo che la possibilità di rimborso delle quote di TFR è invece preclusa qualora sia intervenuto un evento che interrompe la continuità cronologica della sospensione dal lavoro quale, ad esempio, la rioccupazione presso la medesima azienda (fatta eccezione per l’astensione obbligatoria per maternità, le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) e che le quote rimborsabili sono soltanto quelle dei periodi integrati immediatamente precedenti il licenziamento.
Decadenza rimborso – Tuttavia, esistono anche dei casi di decadenza dal diritto al rimborso delle suddette quote, ossia nell’ipotesi in cui il lavoratore viene posto in mobilità nel periodo compreso tra la fine del 12° mese successivo a quello di emanazione del decreto di concessione della CIGS (art. 2, comma 1 della medesima L. n. 223/1991), e la fine del 12° mese successivo a quello del completamento del programma di risanamento dell’unità produttiva interessata (art. 1, c. 2, della L. n. 223/1991).
Risposta MLPS – Alla luce di quanto su premesso, per rispondere al primo quesito su esposto il Ministero del Lavoro ha chiarito che per i periodi di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti di aziende sottoposte a procedure concorsuali, il diritto al rimborso delle quote di TFR matura limitatamente alla quota maturata al termine del periodo di integrazione salariali; ciò in considerazione anche del fatto che la concessione stessa presuppone la continuità dei rapporti di lavoro. Nel caso in cui invece, le imprese di cui sopra collochino in mobilità i propri dipendenti fuori dai limiti temporali previsti dalla legge (art. 5, c. 6 della L. n. 223/1991), resta comunque fermo il diritto al rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di concessione, tenuto conto che gli effetti della decadenza su menzionati non possono estendersi oltre le ipotesi espressamente previste dagli artt. 1 e 2, della L. n. 223/1991. Inoltre, nelle ipotesi di interruzione del flusso di cassa integrazione salariale, il Ministero del Lavoro tiene a precisare che anche con riferimento alle imprese sottoposte a procedure concorsuale la ripresa dell’attività lavorativa può considerarsi quale evento interruttivo della sospensione, derivandone dunque l’impossibilità di ascrivere le quote di Tfr a carico della CIGS. Infine, quanto alla questione di maturazione o meno del Tfr dopo la sentenza di fallimento, viene innanzitutto evidenziato che la dichiarazione di fallimento non necessariamente presuppone la cessazione del rapporto di lavoro, ma questa ha luogo solo laddove il curatore ritenga che non sia possibile, nemmeno in parte, la continuazione dell’attività dell’impresa. In questo caso, quindi, non sembra possano maturare ulteriori quote di trattamento di fine rapporto. Diversamente, nel caso di richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale, sussiste la continuazione reale e non fittizia del rapporto di lavoro con l’impresa fallita fino al termine di concessione del trattamento stesso. Pertanto, nel corso del periodo di fruizione della CIGS continuano a maturare le quote di TFR in applicazione dei principi sopra enucleati con riferimento alle società sottoposte a procedure concorsuali.