10 dicembre 2015

REDITA2014: via libera al ricalcolo delle pensioni

I conguagli a debito fino a 12 euro non sono stati recuperati

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

L’INPS, con il Messaggio n. 7346 di ieri, ha proceduto al ricalcolo – nel corso del mese di novembre - delle pensioni dei residenti in Italia con le informazioni reddituali relative all’anno 2013 (campagna REDITA2014). In particolare, sono state elaborate a livello centrale le dichiarazioni che alla data del 6 settembre 2015 risultavano rientrate da uno o più di queste canali: CAF; cittadino online; sede e Agenzia delle Entrate.


Attività preliminari - Prima di procedere alla verifica delle prestazioni collegate al reddito, sono state effettuate le attività propedeutiche descritte di seguito, finalizzate alla individuazione: dei soggetti interessati in funzione delle prestazioni da verificare(i cosiddetti nuclei) e del reddito da prendere in esame in caso di trasmissione della stessa informazione da parte di più fonti.


Il nucleo è l’insieme dei soggetti le cui informazioni reddituali sono necessarie per verificare le prestazioni collegate al reddito, già corrisposte sulla base di informazioni presuntive.


Il nucleo è stato considerato “completo”, e quindi elaborabile, solo se sono pervenute le dichiarazioni di tutti i soggetti che lo compongono, in funzione delle prestazioni effettivamente erogate sulla base del reddito dell’anno 2013.


Per i soggetti ultra 85enni che nell’ultima campagna utile avevano dichiarato redditi pari a zero, le informazioni reddituali dell’anno 2013 sono state richieste esclusivamente all’Agenzia delle Entrate. Per coloro i quali l’Agenzia delle Entrate non ha restituito alcuna informazione è stata memorizzata nel database, anche per l’anno 2013, l’informazione di reddito dichiarato pari a zero.


A conclusione delle attività descritte, i dati reddituali trasmessi dalle diverse fonti sono stati registrati analiticamente nel database.


Nel caso in cui le informazioni relative ad un medesimo soggetto siano pervenute da più canali, è stato selezionato per ciascuna tipologia reddituale, il valore più elevato, ad eccezione:


  • del reddito da lavoro autonomo (tipo rigo 03 – codice reddito A3), per il quale è stato utilizzato il reddito dichiarato dal soggetto;
  • del reddito da collaborazione coordinata e continuativa o assimilato. Tale reddito infatti è inquadrato ai fini fiscali come lavoro dipendente, mentre ai fini previdenziali ha natura di lavoro autonomo. Di conseguenza, al fine di evitare duplicazioni, nel caso di compresenza di dichiarazione fiscale (mod. 730 o mod. Unico) e di dichiarazione tramite CAF, quest’ultima ha avuto la prevalenza per quanto riguarda il solo reddito da lavoro dipendente.


Conguaglio - Nel caso in cui le informazioni trasmesse abbiano prodotto conguagli a credito per i periodi precedenti e/o una variazione in aumento dell’importo della rata di pensione corrente, le procedure hanno provveduto a ricostituire la pensione e ad aggiornare il database della pensione con i nuovi dati. Il ricalcolo è stato effettuato con arretrati al 30 novembre 2015; mentre la rata di pensione aggiornata viene posta in pagamento a partire dal mese di dicembre 2015.Sono stati “validati” e posti in pagamento i conguagli di importo fino a 500 euro. All’atto della validazione automatica, la procedura ha provveduto anche alla determinazione delle ritenute IRPEF.


Laddove sia stato prodotto un conguaglio a debito, i recuperi impostati a livello centrale saranno avviati a partire dalla rata di pensione di febbraio 2016 per consentire agli interessati, una volta ricevuta la comunicazione, di contattare la Sede per la eventuale rettifica di dichiarazioni reddituali errate.


Non sono stati recuperati i conguagli inferiori a 12 euro.


In ogni caso, agli interessati vengono inviate comunicazioni differenziate a seconda che il conguaglio prodotto dalla ricostituzione sia a credito o a debito.




Pensioni non elaborate - Non sono state elaborate le pensioni per le quali i nuclei reddituali presentavano una delle seguenti situazioni: dichiarazione di espatrio; codici fiscali rientrati da CAF diversi da quelli emessi; stato civile dichiarato incongruente con quello di emissione.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy