22 giugno 2016

Regime agevolato: accesso garantito anche post imposizione contributiva

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Gli artigiani e commercianti possono accedere al regime agevolato, anche dopo che l’imposizione contributiva per il 2016 sia già avvenuta
Gli “Artigiani ed Esercenti attività commerciali” che intendono accedere al nuovo regime forfettario, possono presentare domanda in due modi: tramite istanza telematica (utilizzando il modulo disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale” per artigiani e commercianti) oppure mediante domanda cartacea (qualora sia necessario l’intervento della Sede INPS). La richiesta, in entrambi i casi, doveva avvenire tassativamente entro il 28 febbraio 2016.

Tale termine è perentorio solo per i soggetti già esercenti attività d’impresa e/o attivi in gestione al 31 dicembre 2015. Mentre per i soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, la domanda di adesione al regime agevolato dovrà essere effettuata con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

Al riguardo, è bene specificare che per godere del regime agevolato è necessario che alla data della presentazione della domanda la posizione debba essere attiva.

Ora, a seguito di numerose richieste pervenute dal territorio relativamente alla gestione delle posizioni contributive per le quali il riconoscimento dell’agevolazione prevista dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 sia avvenuto successivamente all’elaborazione contributiva 2016, l’INPS ha modificato l’applicazione in esercizio per consentire all’operatore, previa puntuale verifica delle condizioni di cui sopra, di rideterminare il carico originariamente imposto provvedendo all’applicazione della riduzione contributiva prevista dalla citata norma senza dover generare una nuova imposizione contributiva.

Ciò consente agli operatori di poter trasmettere la richiesta di agevolazione, anche dopo che l’imposizione contributiva per il 2016 sia già avvenuta, con l’utilizzo della funzione di aggiornamento online “Adesione al regime agevolato”. Detta funzione consentirà di agire sulla singola imposizione contributiva originaria per adeguarla in automatico al nuovo carico, rideterminato a seguito dell’adesione all’agevolazione di cui sopra.

Il chiarimento è giunto ieri dall’Istituto Previdenziale con il Messaggio n. 2751.

Nuovo regime agevolato – Si ricorda che, da quest’anno, gli artigiani e commercianti dovranno pagare il minimale contributivo ridotto del 35%, a differenza di quanto previsto per coloro che avevano deciso di aprire una partita IVA nel 2015: per questi ultimi non era previsto il pagamento del minimale contributivo.

Di conseguenza, coloro che sono nel regime forfettario dal 2015 ritorneranno a pagare, dal 2016, il minimale contributivo ridotto del 35%.

In altre parole, gli artigiani e i commercianti che operano nel regime agevolato dovranno osservare le scadenze ordinarie (16 maggio, 16 agosto, 16 novembre, 16 febbraio) per il versamento dei contributi sul minimale (ridotto del 35%).

Rinuncia al regime agevolato – Il contribuente che intende invece rinunciare al regime agevolato, può farlo mediante l’apposita nuova funzionalità messa a punto dall’INPS. La rinuncia avrà sempre effetto dall’anno successivo alla domanda stessa.
Revoca totale e parziale – Infine, con la funzionalità “Revoca dal regime agevolato (parziale o totale)” è possibile procedere all’annullamento del beneficio di regime agevolato a seguito di istruttoria di sede o a seguito di comunicazione dall’Agenzia delle Entrate dovuta a controlli fatti sulle dichiarazioni del contribuente. Quindi, si tratta di una funzione non legata ad una richiesta presentata dal contribuente. La revoca, in particolare, può essere totale o parziale.

Nel primo caso, a seguito di verifica di non sussistenza dei requisiti di adesione al regime agevolato si annullerà totalmente il beneficio del quale si è goduto sino a quel momento, reimponendo tutti i contributi dovuti. Nell’aggiornamento non si dovrà inserire alcuna data.

Nel caso, invece, di revoca parziale deve essere inserita la data della domanda di recesso.
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