14 luglio 2016

Reinserimento e inserimento disabili: il nuovo Regolamento

Comunicato stampa del 12 luglio 2016

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Approvato il “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro”, che disciplina lo svolgimento delle nuove competenze in materia di reinserimento lavorativo dei disabili da lavoro attribuite all’Istituto assicurativo dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, co. 166 della L. n. 190/2014.
L’adozione del “Regolamento” consente all’Istituto di fornire risposte concrete alle aspettative di reinserimento dei disabili da lavoro, coniugando il binomio disabilità-lavoro in termini di opportunità sia per il lavoratore che per il mondo produttivo, in linea con l’evoluzione delle tecnologie di assistenza, delle nuove tecniche in materia di ergonomia delle postazioni di lavoro, di accessibilità digitale e architettonica e di formazione.

“Con questo Regolamento – ha dichiarato il Presidente dell’INAIL Massimo De Felice – si aggiunge un importante tassello al modello di tutela globale del lavoratore garantita dall’INAIL: si rafforza l’azione dell’Istituto per il recupero della piena integrità psicofisica degli infortunati e dei soggetti colpiti da malattia professionale, per il loro reinserimento nella vita sociale e lavorativa”.

Normativa - Come precisato in premessa, la novità deriva dall’art. 1, co. 166 della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che, nell’attribuire competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, opera un completamento del modello di tutela garantita dall’INAIL finalizzata, a seguito del verificarsi dell’evento lesivo, al reintegro dell’integrità psicofisica degli infortunati e dei tecnopatici per un tempestivo reinserimento sociale e lavorativo, in coerenza con il sistema di protezione sociale contro i rischi da lavoro.
La finalità della norma è quella di dare sostegno alla continuità lavorativa degli infortunati e dei tecnopatici prioritariamente con la stessa mansione ovvero con una mansione diversa rispetto a quella alla quale l’assicurato era adibito precedentemente al verificarsi dell’evento lesivo.

Ambito soggettivo – Il Regolamento in argomento si applica:
  • ai lavoratori con disabilità da lavoro tutelati dall’INAIL che, a seguito d’infortunio sul lavoro o malattia professionale e delle conseguenti menomazioni o del relativo aggravamento e delle connesse limitazioni funzionali, necessitano di interventi mirati per consentire o agevolare la prosecuzione dell’attività lavorativa;
  • agli infortunati e i tecnopatici che, pur non avendo riportato conseguenze inabilitanti di particolare gravità, necessitano comunque di interventi personalizzati di sostegno al reinserimento lavorativo in relazione alle menomazioni e alle conseguenti limitazioni funzionali derivanti dall’evento lesivo e alle caratteristiche della lavorazione svolta.

Restano esclusi invece i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo.

Tipologie di interventi - Sono tre le tipologie di intervento previste:
  • per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (interventi edilizi, impiantistici e domotici; dispositivi finalizzati a consentire l’accessibilità e la fruibilità degli ambienti di lavoro);
  • per l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro (adeguamento di arredi, ausili e dispositivi tecnologici, informatici o di automazione, compresi i comandi speciali e gli adattamenti di veicoli che costituiscono strumento di lavoro);
  • per la formazione (interventi personalizzati di addestramento all’utilizzo delle postazioni di lavoro e delle attrezzature funzionali agli adeguamenti delle postazioni di lavoro realizzati, di formazione e tutoraggio utili ad assicurare lo svolgimento della stessa mansione o la riqualificazione professionale per lo svolgimento di altra mansione).

Nei limiti delle risorse finanziarie annualmente stanziate dall’Istituto (21 milioni di euro per il 2016), l’INAIL ha fissato per ciascun progetto e per le diverse tipologie di intervento i seguenti limiti massimi complessivi di spesa rimborsabile al datore di lavoro:
  • 95 mila euro per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro;
  • 40 mila euro per l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro;
  • 15 mila euro per la formazione.

Adempimenti del datore di lavoro – Infine, si illustra un elenco di adempimenti che il datore di lavoro è tenuto a osservare al fine di assicurare l'effettiva realizzabilità del progetto:
  1. partecipazione attiva del datore di lavoro tenuto a garantire la conservazione del posto di lavoro al lavoratore che abbia acquisito disabilità a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale;
  2. essere in regola, per tutta la durata del progetto, con l'iscrizione ai pubblici Registri o Albi obbligatori previsti in ragione della propria attività o forma giuridica;
  3. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposto ad alcuna procedura concorsuale o a procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni salvo il caso di concordato con continuità aziendale;
  4. essere assoggettato e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc);
  5. essere in regola a livello penale, ne, senso che non deve aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'art 61, comma 1 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni o integrazioni, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e seguenti del codice penale;
  6. per tutta la durata del progetto, dare tempestiva comunicazione alla équipe di ogni informazione o circostanza che possa avere riflessi sul reinserimento lavorativo.
  7. curare la fase esecutiva mediante l’elaborazione del piano esecutivo del progetto di reinserimento personalizzato.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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