Premessa – Facilitata l’attività dell’INPS anche nei casi in cui deve essere erogata una prestazione con carattere di continuità a soggetti residenti all’estero sprovvisti di codice fiscale. Infatti, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 91/E del 19 settembre 2011, ha introdotto una specifica procedura da seguire per agevolare il rilascio del codice fiscale ai soggetti residenti all’estero che abbiano maturato il diritto a prestazioni da parte dell’Istituto. Lo comunica l’INPS con il messaggio n. 24530 pubblicato il 28 dicembre 2011.
Pagamenti una tantum – Preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso di erogazione di una prestazione una tantum, quale il pagamento all’erede di ratei di pensione o quote di tredicesima non riscosse, si può prescindere dall’indicazione del codice fiscale del beneficiario qualora egli sia residente all’estero e sprovvisto del suddetto codice. A seguito di tale indicazione, si comunica che sono state avviate le attività necessarie alla modifica delle relative applicazioni informatiche per consentire la disposizione del pagamento una tantum a beneficiari residenti all’estero anche nei casi in cui questi siano sprovvisti di codice fiscale.
La procedura – Ai sensi dell’art. 1 del D.M. n. 281/2001, i soggetti residenti all’estero sprovvisti di codice fiscale possono chiedere il codice alla rappresentanza diplomatico- consolare italiana del Paese di residenza. Tuttavia, laddove tale possibilità non fosse praticabile per motivi personali, l’INPS può richiedere l’attribuzione del codice fiscale all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di competenza. In tali casi l’INPS deve indicare sulla domanda:
- i dati anagrafici completi del richiedente la prestazione;
- il suo domicilio fiscale;
- i dati relativi alla residenza estera.
Inoltre, la domanda deve contenere la motivazione per cui si richiede l’attribuzione del codice fiscale, e la dichiarazione che attesti la corrispondenza dei dati indicati nella domanda stessa con quelli desunti dagli archivi INPS e dalla documentazione agli atti. Utile è ricordare che, qualora la domanda riguardi un soggetto per cui non è possibile determinare il domicilio fiscale è possibile omettere tale dato. In tal caso l’INPS deve fornire obbligatoriamente tutte le informazioni relative alla residenza estera del soggetto all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che riceve la domanda. In tal modo è possibile procedere all’attribuzione del codice fiscale inserendo nella banca dati dell’Anagrafe Tributaria obbligatoriamente i dati della residenza estera impostando i dati relativi al domicilio fiscale con l’indicazione “indirizzo assente”, associato al Comune in cui è ubicato l’ufficio che effettua l’attribuzione del codice fiscale.
Ulteriori specifiche – Una volta attributo il codice fiscale, l’INPS ha l’obbligo di comunicarlo al richiedente. Inoltre, l’INPS dovrà informare l’Agenzia delle Entrate delle eventuali successive variazioni dei dati comunicati, con particolare riguardo ai cambiamenti di residenza estera del beneficiario e alla cessazione dell’erogazione della prestazione pensionistica per decesso del beneficiario.
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