30 ottobre 2015

Revoca del provvedimento di sospensione dell’attività: le novità

Aumenta di 50 euro la somma aggiuntiva dovuta in caso di revoca del provvedimento di sospensione dell’attività per aver impiegato lavoratori “in nero”

Autore: redazione fiscal focus

Il D.Lgs. n. 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, all’art. 22, co. 4 ha modificato gli importi delle somme aggiuntive dovute ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività, andando così a modificare la precedente disciplina contenuta nell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, gli importi sono passati da 1.950 euro a 2.000 euro per le sospensioni conseguenti all’impiego di lavoratori “in nero” e da 3.250 euro a 3.200 euro per le ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza.


A tal proposito il Legislatore, su istanza di parte(presentata all’organo che ha emesso il provvedimento), ha introdotto la possibilità in favore del datore di lavoro di poter chiedere - fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste dalla legge (art. 14, co. 4 e 5 del D.Lgs. n. 81/2008), la revoca del provvedimento mediante il pagamento immediato del 25% della somma aggiuntiva dovuta (rispettivamente pari a 500 e 800 euro), riservandosi di pagare l’importo residuo, maggiorato del 5%, entro i 6 mesi successivi alla presentazione dell’istanza di revoca (rispettivamente pari a 1.575 e 2.520 euro).
Ma cosa succede se il datore di lavoro non versa o effettuate un pagamento parziale dell’importo residuo? Ebbene, in tali casi, il provvedimento di accoglimento dell’istanza costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato. Quindi, nel provvedimento di revoca della sospensione sarà quindi indicato:
·l’importo versato nella misura di 500 e 800 euro;
·l’importo ancora da versare maggiorato del 5% (rispettivamente 1.575 euro e 2.520 euro);
·il termine di 6 mesi entro il quale dovrà essere dimostrato il pagamento dell’importo residuo;
·le conseguenze del mancato o parziale versamento dell’importo residuo.
Trattasi, peraltro, di elementi già presenti nella relativa modulistica disponibile nell’applicativo SGIL ad uso del personale ispettivo.


Condizioni di revoca – Per quanto concerne le ulteriori condizioni di legge necessarie ai fini della revoca, deve ritenersi che la regolarizzazione dei lavoratori in “nero” vada effettuata di norma mediante le tipologie contrattuali indicate dalla disciplina in materia di maxisanzione (contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell’orario non superiore al 50% o contratti a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a 3mesi). In tali casi, è bene evidenziare come non rileva il requisito del mantenimento del rapporto per almeno 3 mesi che, come sopra chiarito, costituisce esclusivamente condizione necessaria per l’adempimento alla diffida.


Sul punto, va ricordato che la regolarizzazione dei rapporti va verificata anche in relazione agli obblighi di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione eventualmente previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.
In tal senso, con specifico riferimento al settore dell’edilizia, configurandosi nella quasi totalità dei casi la violazione di obblighi puniti penalmente (almeno in riferimento all’omessa sorveglianza sanitaria ed alla mancata formazione ed informazione), il personale ispettivo dovrà adottare il provvedimento di prescrizione obbligatoria relativo a tali ipotesi contravvenzionali e verificare, conseguentemente, l’ottemperanza alla prescrizione impartita.


Extracomunitari e minori - Per quanto concerne, invece, la regolarizzazione di lavoratori extracomunitari “clandestini e di lavoratori minori illegalmente ammessi al lavoro, fermo restando il pagamento della somma aggiuntiva ai fini della revoca e pur nell’impossibilità di una piena regolarizzazione, sarà comunque necessario provvedere al versamento dei contributi di legge ex art. 2126 c.c.

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