28 aprile 2016

Ricostituite le pensioni soggette al c.d. meccanismo del “doppio calcolo”

Autore: Daniele Bonaddio
L’INPS, con il Messaggio n. 1839 di ieri, ha comunicato che è stata effettuata la trattazione di una prima tranche di pensioni delle gestioni private aventi una anzianità inferiore a 2080 contributi settimanali (40 anni) al 31 dicembre 2011, alla luce del c.d. meccanismo del “doppio calcolo” introdotto dalla Legge di Stabilità 2015. Il nuovo importo verrà posto in pagamento dalla rata di pensione di maggio 2016; mentre il recupero verrà avviato dalla mensilità di luglio 2016.

In ogni caso, agli interessati viene inviata la comunicazione di ricalcolo e la notifica del debito con il “modello TE08IND”.

“Doppio calcolo” – Il meccanismo del “doppio calcolo” deriva dalla Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014), la quale all’art. 1, co. 707 stabilisce che “in ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti” prima della Manovra Salva-Italia (art. 24, co. 2 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011), che ha esteso il sistema contributivo anche ai lavoratori che il 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di contributi e fino ad allora si vedevano calcolare la pensione sulla base delle regole del vecchio sistema retributivo.

Tale estensione, però, ha portato con sé una complicazione di non poco conto alla quale l’attuale Governo ha dovuto porre rimedio: ossia la possibilità per chi aveva continuato a lavorare anche dopo aver raggiunto l’età pensionabile di cumulare i benefici del sistema di calcolo retributivo (fino a tutto il 2011) con il monte di contributi maturato tra gennaio 2012 e l’effettivo pensionamento.

Ciò ha portato l’INPS a dover corrispondere assegni pensionistici più sostanziosi rispetto a quanto sarebbero stati con le regole precedenti.
Per ovviare a tale problema, l’INPS ha messo in atto un particolare meccanismo di “doppio calcolo”, che si sostanzia nel seguente modo:
1. innanzitutto, si ricalcola la pensione applicando i criteri vigenti a partire dal 1° gennaio 2012, vale a dire calcolo retributivo secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011 per le anzianità contributive maturate a tale data e calcolo contributivo per le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2012;
2. l’importo così ottenuto verrà confrontato con le regole attuali, che prevede un calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall’assicurato.

Dal raffronto così operato, verrà messo in liquidazione l’importo minore.

La disposizione citata si applica a tutte le pensioni che si trovano in entrambe queste condizioni:
con decorrenza dal 02.01.2012 in poi; per le pensioni di reversibilità viene individuata la decorrenza della pensione del dante causa e non la decorrenza della reversibilità;
con almeno una quota retributiva, e con quota contributiva relativa ai soli periodi successivi all’anno 2011.

Ricostituzione pensioni – L’Istituto previdenziale fa sapere che la ricostituzione opera dalla decorrenza originaria, ancorché gli effetti economici, nel caso di effettiva applicazione del comma 707, decorrano dal 1° gennaio 2015.

Pertanto le procedure:
1. effettuano il ricalcolo della pensione dalla decorrenza originaria affiancando il calcolo ex comma 707 al calcolo in essere ai sensi della Legge 214/2011;
2. individuano il risultato di importo minore;
3. nel caso in cui risulti minore il calcolo da comma 707, portano avanti in modalità parallela entrambi i calcoli di pensione: fino alla mensilità di dicembre 2014 continuerà ad essere garantito il calcolo in base alla Legge 214/2011; mentre dal 1° gennaio 2015 verrà attribuito l’importo del comma 707.

Le differenze a debito saranno recuperate direttamente sulla pensione, previa notifica del debito quantificato.
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