Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la lettera circolare n. 7258/2013, ha emanato un vademecum indirizzato ai propri ispettori e per coloro che operano sul mercato del lavoro, al fine di orientarli in fase di applicazione della c.d. “Riforma Fornero” (L. n. 92/2012). Particolarmente interessanti sono stati i chiarimenti emersi in materia di contratto di lavoro a tempo determinato. Vediamoli nel dettaglio.
Natura del rapporto di lavoro – Innanzitutto viene confermato che in assenza di elementi di carattere sostanziale e formale, il rapporto di lavoro subordinato s’intende a tempo indeterminato e rappresenta dunque la forma “comune” di rapporto di lavoro.
Contratto a termine acausale - La Riforma Fornero ha concesso la possibilità ai datori di lavoro di stipulare un contratto a tempo determinato senza necessità di individuare una delle motivazioni previste dal D.Lgs. n. 368/2001 (il c.d. “acausale”). Al riguardo, sono stati forniti i seguenti chiarimenti ministeriali:
- è possibile stipulare contratti a termine senza l’apposizione del termine “acausale” di durata non superiore a 12 mesi, solo se le parti non abbiano instaurato precedenti rapporti di lavoro di natura subordinata. In caso contrario, si ritiene possibile la stipulazione di un primo contratto a termine “acausale”;
- il primo contratto a termine “acausale” non può avere una durata superiore a 12 mesi e laddove venga stipulato per un periodo inferiore, lo stesso non è paragonabile, né tantomeno risulta possibile stipulare un nuovo contratto a termine “acausale” per il restante periodo fino al raggiungimento dei 12 mesi;
Da precisare, inoltre, che se il primo rapporto a termine a causale ha una durata di 3 mesi, in caso di successiva assunzione a tempo determinato del medesimo lavoratore risulta necessario indicare le ragioni che giustificano l’apposizione del termine ossia quelle integranti il c.d. “causalone”.
Aspetto sanzionatorio – Nelle ipotesi in cui la comunicazione obbligatoria di prosecuzione del rapporto a termine per i periodi massimi di 30 ovvero 50 giorni, non sia effettuata nei termini o sia omessa e di fatto il rapporto di lavoro continui nei limiti di tempo sopra citati (c.d. giorni cuscinetto), il Ministero esclude che siano applicabili le sanzioni fissate dall’articolo 19 del D.Lgs. 276/2003, poiché la norma non lo prevede. Attenzione però: trascorsi questi periodi massimi di prosecuzione, qualora il rapporto di lavoro continui e non sia fatta alcuna comunicazione obbligatoria, la prestazione resa è considerata irregolare e pertanto risulta applicabile la maxisanzione per lavoro nero, ad eccezione delle fattispecie già individuate dallo stesso Ministero nella circolare 38/2010.
Stop and go – L’obbligo del rispetto degli intervalli per l’assunzione tra un contratto e l’altro, pari a 60/90 giorni, vale per ogni tipologia di contratto a termine, indipendentemente dalla causale applicata anche dunque nell’ipotesi di assunzione per ragioni sostitutive, ivi compresa la c.d. “sostituzione per maternità”. L’unico caso in cui è possibile derogare a tale regola è nei casi di assunzione dei lavoratori in mobilità. È concessa, inoltre, la facoltà di usufruire dei c.d. “periodi cuscinetto”, rispettivamente di 30gg (per i periodi inferiori a 6 mesi) e 50gg (per i periodi superiori a 6 mesi), evitando di conseguenza una trasformazione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato, nel caso di superamento del termine inizialmente fissato. Pertanto, la durata massima del primo contratto a termine acausale, nell’ipotesi del c.d. periodo cuscinetto, è pari complessivamente a 12 mesi e 50gg. Le prestazioni rese oltre i “periodi cuscinetto”, vengono considerate prestazioni “in nero”.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata