27 giugno 2011

Rinnovato il CCNL delle aziende municipalizzate di igiene urbana

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - Con l'ipotesi di accordo del 17 giugno 2011, Federambiente con FP-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti dalle aziende municipalizzate di igiene urbana.

Ipotesi di accordo - L’ipotesi di accordo, di durata triennale (1° gennaio 2011 e scadrà il 31 dicembre 2013), sarà sottoposta all'approvazione degli organi direttivi di Federambiente e delle Assemblee dei lavoratori.

Unificazione contrattuale - Nella realizzazione del contratto unico per il settore dei servizi ambientali, le Parti stabiliscono che qualora nel corso del triennio di vigenza dell'accordo in oggetto il complesso degli elementi economici subisca un disallineamento per effetto di incrementi disposti dal CCNL Fise-Assoambiente, si procederà all'allineamento delle somme economiche previste dai due CC.CC.NNL.

Elemento di garanzia - A decorrere dal 1° gennaio 2014, in caso di ritardo nel rinnovo del CCNL rispetto alla sua scadenza naturale (31 dicembre 2013), verrà corrisposto un elemento di garanzia pari ad € 15,00 mensili. L'importo non incide su alcun istituto contrattuale economico o normativo, fisso o variabile, diretto o indiretto, ed è conguagliabile con gli aumenti contrattuali derivanti dal rinnovo.

Importo forfettario “una tantum” - Ai lavoratori in forza alla data di erogazione della prima retribuzione utile successiva allo scioglimento delle riserve sull'ipotesi di accordo, spetta un importo forfettario una tantum pari a € 120,00 riferiti al parametro 130.07 (livello 3A), da erogare con la prima retribuzione utile successiva alla ratifica dell'ipotesi di accordo.
La somma forfettaria è stata quantificata considerando in essa i riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti ed è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Indennità integrativa - L'importo dell'indennità integrativa mensile, attualmente pari ad € 19,00 per tutti i livelli, è così elevato:
- € 5,00 dal 1° luglio 2011;
- € 6,00 dal 1° luglio 2012.

Orario di lavoro multiperiodiale - L'azienda può programmare, per settori, reparti, uffici o gruppi di lavoratori, l'orario di lavoro con una articolazione multiperiodale. L'orario normale (36 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni) potrà essere realizzato come media settimanale, da effettuarsi in periodi non superiori a 6 mesi.
Qualora la prestazione giornaliera interessi la fascia 22.00-6.00, la durata massima dell'orario giornaliero non potrà superare le 8 ore.
Le ore ordinarie non possono comunque superare le 42 ore settimanali e quella minima non potrà essere inferiore a 30 ore settimanali. I lavoratori percepiranno la retribuzione relativa all'orario normale sia nei periodi inferiori alle 36 ore sia in quelli superiori alle 36 ore.

Lavoro straordinario - È considerato straordinario il lavoro prestato oltre l'orario normale settimanale. Il limite annuo pro capite di lavoro straordinario è pari a 200 ore non cumulabili.

Malattia - La regolamentazione della malattia di breve durata, volta a disincentivare l’assenteismo, nell’ottica di una maggiore efficienza operativa nelle aziende. Pertanto, a partire dall’1/1/2012 ai dipendenti che si assentano dal servizio per malattie di durata non superiore a 5 giorni, e per più di tre volte, verrà trattenuta una somma pari a 15,00 euro a titolo di premio di risultato o compenso retributivo aziendale. Se nel mese di luglio 2012, il tasso di assenteismo aziendale per malattie non professionali non sarà sceso al di sotto del 4,7%, e se l’evento morboso si ripeterà per la quinta volta, la somma complessiva da trattenere sarà pari a 35,00.

Prestazioni escluse - Sono escluse dal monte ore le prestazioni, eccedenti l'orario settimanale, effettuate in settimane in cui si sia verificata un'assenza a qualsiasi titolo, ferma restando la corresponsione della maggiorazione per straordinario.

Ultimo trimestre - Nell'ultimo trimestre dell'anno che precede quello di riferimento sarà oggetto di accordo aziendale:
- l'estensione del tetto delle prestazioni compensate con la maggiorazione del 15% dalle
- attuali prime 26 ore feriali diurne alle prime 50 ore feriali diurne;
- la definizione di un eventuale superiore limite totale annuo delle prestazioni straordinarie;
- l'eventuale esclusione dal lavoro straordinario o notturno di nuove categorie sociali.

Lavoro notturno - La maggiorazione per lavoro notturno (33% della quota oraria di retribuzione individuale) è onnicomprensiva e compensa ogni altro istituto previsto dal CCNL o da accordo aziendale, quali tredicesima, quattordicesima, ferie, malattia, infortunio, festività infrasettimanali retribuite, indennità di preavviso, ecc, esclusa l'indennità domenicale.

TFR - Esonero agevolato per inidoneità - Ai lavoratori licenziati perché riconosciuti inidonei alle mansioni per cui erano stati assunti o successivamente adibiti, viene corrisposta, oltre alle spettanze legali e contrattuali, una somma complessiva una tantum, in rapporto agli anni di servizio compiuti. Si riportano qui di seguito gli importi:

Anni di servizio - Mensilità
fino a 5 anni compiuti - 2
da 6 a 10 anni compiuti - 5
da 11 a 25 anni compiuti - 10
da 26 anni in poi - 5

Assistenza integrativa - L'accordo prevede la costituzione di un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per il settore e forma una Commissione che entro il 31 gennaio 2012 definirà le linee guida e le modalità di adesione al Fondo.
A decorrere dal 1° luglio 2012 tutti i lavoratori a tempo indeterminato non in prova, compresi gli apprendisti, cui si applica il CCNL hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie. La contribuzione a carico azienda è pari ad € 170 annui per ciascun lavoratore (al netto del contributo di solidarietà), da versare con le modalità che saranno definite dal Fondo.

Premio di risultato - Gli accordi a livello aziendale con contenuto economico, di durata triennale, saranno strettamente correlati ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività (compresi i margini di produttività) che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere aumenti retributivi a livello di CCNL, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.

Compenso retribuito aziendale - A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai lavoratori a tempo indeterminato in aziende prive di contrattazione di 2° livello sul premio di risultato, che non percepiscano, a tale titolo, altri trattamenti economici individuali oltre a quanto spettante da CCNL, viene riconosciuto un importo pari a € 150,00 annuali, frazionabile mensilmente, non computabile ai fini di alcun istituto contrattuale o legale.

Previdenza integrativa - Dalla data di sottoscrizione dell'accordo, viene destinata alla previdenza integrativa la somma di € 5,00 mensili per lavoratore, da versare al Fondo Previambiente.
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