2 marzo 2015

Riscatto per motivi di famiglia. Gestione previdenziale ad hoc

Le domande di riscatto saranno trasmesse, per competenza, alla gestione previdenziale presso cui è confluita la contribuzione di riferimento

Autore: Redazione Fiscal Focus
L’INPS, con il messaggio n. 1478 di ieri, ha fornito utili precisazioni in merito alla facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia (art. 1, co. 789 e 790 della L. n. 296/2006). In particolare, in merito alla gestione delle richieste di riscatto, relative ad aspettative inserite in periodi contributivi oggetto di trasferimento o ricongiunzione definiti, è stato precisato che la facoltà di riscatto debba essere esercitata presso la gestione previdenziale in cui è confluita, a seguito di operazioni di ricongiunzione o trasferimenti perfezionate, la contribuzione obbligatoria del periodo nel quale si inserisce quello di aspettativa.
Pertanto, le relative domande di riscatto saranno trasmesse, per competenza, alla gestione previdenziale presso cui è confluita la contribuzione di riferimento per l'istruttoria, il calcolo dell'onere e gli ulteriori adempimenti.

Riscatto periodi di aspettativa – La Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006) all’art. 1, co. 789 concede la possibilità ai lavoratori dipendenti pubblici e privati di poter chiedere il riscatto di periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia, collocati nell’ambito di un rapporto di lavoro, anche se precedenti al 31 dicembre 1996.
In particolare, tali periodi devono risultare da documentazione di data certa (libri paga, libri matricola, libretto di lavoro, dichiarazione o autorizzazioni rilasciate dal datore di lavoro). Il lavoratore richiedente, inoltre, deve dimostrare i gravi motivi di famiglia con documenti che provano il periodo di fruizione dell’aspettativa. Tale documentazione deve essere allegata al momento in cui si inoltra la domanda.

Soggetti esclusi –
Restano esclusi i già pensionati e loro superstiti all’atto della richiesta di riscatto, dato che l’accesso al riscatto è limitato ai soggetti in condizione attiva al momento della presentazione della domanda.

Gravi motivi familiari – Per gravi motivi, ai sensi del Decreto Ministeriale 21 luglio 2000, si intendono:
  1. le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone sopra indicate;
  2. le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone sopra richiamate;
  3. le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
  4. le situazioni, riferite ai soggetti di cui sopra a esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:

• patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
• patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
• patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
• patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
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