Rol ed ex festività - Termini più ampi per i contributi sui permessi per riduzione di orario di lavoro (cosiddetti "Rol") ed ex festività. L'Inps, con la circolare n. 92 pubblicata l’8 luglio, recepisce i recenti orientamenti ministeriali in materia e fornisce le modalità operative dei datori di lavoro per assolvere gli obblighi impositivi ai fini previdenziali.
Nel disciplinare questi aspetti, l'istituto di previdenza attua una sorta di equiparazione alle variabili retributive e consente alle aziende di versare i contributi di pertinenza nel mese successivo a quello di scadenza.
Natura e caratteristiche dei Rol - Istituto di fonte contrattuale, i permessi per riduzione di orario di lavoro consentono al lavoratore di astenersi dall’espletamento della prestazione lavorativa, senza subire alcuna decurtazione nell’entità della retribuzione.
La riduzione di orario di lavoro - La riduzione si attua mediante la concessione di permessi orari - la cui durata può anche coincidere con una o più giornate lavorative - fruibili sia individualmente che collettivamente; in tale ultimo caso, interessando la generalità dei lavoratori, i permessi costituiscono una forma di riduzione dell’orario di lavoro annuale, stabilita su base giornaliera o settimanale, in relazione ai diversi settori di appartenenza.
Termine di godimento - Il termine di godimento dei permessi in argomento può essere disciplinato:
- da clausole contrattuali di livello nazionale;
- da parte della contrattazione collettiva aziendale;
- direttamente dalle parti.
Laddove il lavoratore, entro l’arco temporale stabilito, non riesca a godere dei permessi, è in genere prevista la possibilità che gli venga erogata una indennità sostitutiva, calcolata in base alla retribuzione corrisposta alla scadenza del termine stabilito per la fruizione.
Fruizione di permessi individuali - Riguardo alle ex festività, si osserva che, in sostituzione delle quattro ricorrenze religiose non più considerate festive agli effetti civili (S. Giuseppe, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo e Ascensione), la contrattazione collettiva prevede che i lavoratori abbiano diritto a fruire di permessi individuali che - secondo gli orientamenti ministeriali - costituiscono diritti disponibili, al pari dei ROL.
Disciplina contributiva - Riguardo alla problematica concernente il mancato godimento o pagamento dei permessi per riduzione di orario e per le ex festività, il Ministero del Lavoro, con la risposta ad interpello n. 16/2011 e con la nota protocollo 25/SEGR/ 0009044 del 3/6/2011 ha sostenuto che, in presenza di una previsione contrattuale collettiva ovvero di una pattuizione individuale che regolamenti il termine di fruizione dei permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e delle ex festività e che preveda la corresponsione di una indennità sostitutiva, la scadenza della relativa obbligazione contributiva coincide con il predetto termine contrattuale o pattizio, indipendentemente dall’avvenuta corresponsione delle somme.
Modalità operative - Ciò premesso, l’INPS precisa che l'ipotesi di assoggettamento a contribuzione delle indennità sostitutive per ROL o ex Festività non godute rientra nelle fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi.
Compilazione del flusso UniEmens - Ai fini del versamento, i datori di lavoro sommeranno l’importo corrispondente al compenso per ROL e/o ex Festività non godute alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza e inseriranno il relativo ammontare nell’elemento Imponibile presente nella sezione individuale del flusso UniEmens.
Qualora, in un momento successivo a quello dell’assolvimento dell’obbligazione contributiva, i permessi a titolo di ROL o ex-festività vengano effettivamente fruiti, il contributo versato non è più dovuto e può essere recuperato.
A tal fine i datori di lavoro utilizzeranno la specifica variabile retributiva con la causale FERIE presente in Dati retributivi della sezione individuale del flusso UniEmens e si atterranno alla prassi già in uso per il recupero della contribuzione sul compenso ferie.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata