14 luglio 2016

Sanzioni lavoro irregolare: nuova modalità di calcolo

Il D.Lgs. 151/2015 ha modificato le disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro irregolare. Con Circolare 129/2016 l’INPS illustra la disciplina ante e post decreto e le modalità di rimborso

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Premessa - Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 151, ha riformulato la disciplina delle sanzioni previste per i casi di lavoro irregolare. A tal proposito l’INPS con Circolare n. 129 del 13 luglio 2016 ha indicato le modalità con cui dovranno essere applicate le sanzioni a fronte della nuova disciplina.

Le sanzioni per lavoro irregolare - Prima di entrare nel merito della Circolare in questione si ricorda che il tema delle sanzioni civili da applicare in presenza di mancato adempimento degli obblighi contributivi è stato disciplinato dal comma 8 dell’art. 116 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, per cui i soggetti che non provvedono/provvedono in misura inferiore al pagamento delle sanzioni, sono tenuti:
  1. nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile (che non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge);
  2. in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione di anno, pari al 30 per cento (che non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge).

L’aumento del 50% e la successiva esclusione - Con la L. n. 183/2015, e precisamente con l’art. 4 comma 1, lett. a) è stato previsto ancora che qualora vengano impiegati lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (con la sola esclusione del datore di lavoro domestico), si abbia l’aumento del 50% delle sanzioni determinate in base al criterio stabilito dalla L. 388/2000.
Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 151 è intervenuto proprio su quest’ultimo punto, prevedendo un’esclusione dall’aumento del 50% citato per quanto riguarda l’omessa comunicazione.

L’indirizzo dell’INPS – In particolare l’Istituto Previdenziale è andato a segnalare le modalità da seguire per quanto concerne l’applicazione delle sanzioni civili, che segue un diversa modalità di calcolo sulla base del profilo temporale: infatti considerato che a partire dall’entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015 (24 settembre 2015) le sanzioni civili da applicare saranno quelle previste dalla lettera b) dell’art. 116 della Legge 23 dicembre 2000 n. 38, si creano due diverse tipologie di calcolo.
La nuova modalità di calcolo, in particolar modo dovrà essere applicata a tutti gli accertamenti ispettivi:
  • iniziati a partire dal 24 settembre 2015, pur se nel corso degli stessi siano state riscontrate violazioni commesse antecedentemente a tale data;
  • iniziati e non conclusi prima del 24 settembre 2015.

La vecchia modalità di calcolo, dovrà invece essere applicata a tutti gli accertamenti ispettivi:
  • iniziati e conclusi prima del 24 settembre 2015.

I rimborsi – Qualora i datori di lavoro abbiano versato somme a titolo di sanzioni sulla base dell’errata modalità di calcolo avranno diritto al rimborso di quanto versato in eccesso. Per procedere sarà però necessario che il datore di lavoro presenti apposita domanda, attraverso il cassetto previdenziale, utilizzando la sezione “Versamenti F24”> “Rimborsi/compensazioni”, entro il termine di prescrizione decennale, e sempre che non si tratti di somme per il quale il datore di lavoro è stato condannato al pagamento con sentenza passata in giudicato.
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