Premessa - Il dl “semplificazioni”, in attesa dell’imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha introdotto importanti disposizioni in materia di Libro Unico del Lavoro (LUL). In particolare, l’art. 19 del decreto introduce un secondo periodo al c. 7, art. 39 del D.L. n. 112/2008 (attuale normativa che disciplina il LUL), con cui si stabilisce che la nozione di omessa registrazione dei dati dei lavoratori si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione. Inoltre, la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai c. 1 e 2 del predetto decreto legge, diversi rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.
Le conseguenze - Tale novità comporta importanti conseguenze in materia di sanzioni amministrative. Infatti, in caso di omessa registrazione si applica il “c.d. cumulo giuridico”, ovvero quando il trasgressore con un’unica azione ometta più registrazioni tra loro interdipendenti, applicando quindi la sanzione più elevata moltiplicata per tre. Nelle registrazioni infedeli, invece, emerge l’azione e la volontà commissiva del trasgressore che, di solito, è propedeutica ed è finalizzata all’evasione contributiva e fiscale, per cui in tal caso ogni azione (o registrazione) va assunta singolarmente. Pertanto, si applicheranno tante sanzioni quante sono le registrazioni infedeli seppur riferite, per esempio allo stesso soggetto.
Interpello n. 47 del MLPS - Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è già intervenuto in merito con l’interpello n. 47 del 13 dicembre 2011, stabilendo che l’infedele registrazione debba essere riferita alla “realtà di fatto” e non al dettato del C.C.N.L. Inoltre, viene precisato che sussiste l’ipotesi di infedele registrazione sul LUL, quando la quantificazione della durata della prestazione o la retribuzione effettivamente erogata non corrispondano a quella formalizzata sul Libro Unico.
Le sanzioni - Il primo periodo del c. 7, art. 39, D.L. 112/2008 stabilisce che, salvo i casi di errore meramente materiale, l’omessa o infedele registrazione dei dati su descritti, che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa da € 150 a € 1.500 e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da € 500 a € 3.000. Qualora il datore di lavoro omette la registrazione, da compiersi entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, così come modificato dalla recente manovra “salva-Italia” (art. 40, c. 4, L. 214/2011), bisogna scontare una sanzione amministrativa da € 100 a € 600; se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la penalità va da € 150 a € 1.500.
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