16 ottobre 2015

Semplificazioni nei rapporti di lavoro: focus dei CdL

I CdL completano l’analisi sul “Decreto Semplificazioni”: pari opportunità, cessione ferie e permessi, comunicazioni telematiche e lavoro estero le principali novità

Autore: Redazione Fiscal Focus
Nel giro di pochi giorni, arriva dalla Fondazione Studi CdL la terza circolare (la n. 21/2015) che analizza il provvedimento sulle “semplificazioni” (D.Lgs. n. 151/2015), entrato in vigore il 24 settembre 2015. Tra le novità più importanti, vi è da segnalare la previsione che obbliga alla trasmissione telematica alla DTL competente dei contratti collettivi di secondo livello qualora si intenda fruire di benefici contributivi e di altre agevolazioni connesse alla stipula.

Diverse misure, invece, sono rinviate a decreti attuativi quali il Libro Unico del Lavoro (LUL) ed il completamento del processo di unificazione, standardizzazione ed informatizzazione delle comunicazioni inerenti i rapporti di lavoro.
Ancora, parte la cessione di ferie e permessi dei lavoratori. In buona sostanza, i lavoratori potranno cedere a loro colleghi una quota per assistere figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti. Misura, condizioni e modalità per l’effettiva possibilità di disporre la cessione sono affidate ai contratti collettivi.

Puntuale, poi, l’analisi delle novità in materia di pari opportunità. “Telematizzare i processi informativi e di comunicazione”, spiega Rosario De Luca, Presidente della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, “è un'attività che dovrebbe portare ad un'ampia e più efficace interlocuzione. Non può essere invece utilizzata per chiudersi e schermarsi dietro un indirizzo email da cui far partire risposte istituzionali sì ma anonime. Telematizzare i processi non può voler dire impedire il contatto fisico tra gli utenti e la P.A. Anzi, tutt'altro. L'innovazione”, continua, “deve portare benefici e non complicare i rapporti; e questo dipende esclusivamente dagli attori, da coloro che a valle devono applicare le norme.

Comunicazioni telematiche – Le novità concernenti le comunicazioni telematiche, disciplinate dagli art. 14 e 16 del decreto in trattazione, prevedono che i benefici contributivi e le altre agevolazioni connesse alla stipula di contratti collettivi di secondo livello (aziendali o territoriali) debbano essere depositati in via telematica alla DTL competente. Mentre all’articolo 16 è previsto il completamento del processo di unificazione, standardizzazione ed informatizzazione delle comunicazioni inerenti i rapporti di lavoro. Si ricorda come il sistema in prima battuta era applicabile alle comunicazioni di instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro ed altre esperienze lavorative assimilate, che i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, le agenzie di somministrazione, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti ad effettuare ai servizi per l'impiego, ora il provvedimento vuole generalizzare linguaggio e modalità delle comunicazioni.

In merito alla comunicazione delle singole chiamate del lavoro intermittente è stato istituito il modulo “UNI_Intermittenti” per il quale sono previste delle specifiche modalità di invio definite dal decreto interministeriale del 27 marzo 2013. Da ultimo il Ministero del Lavoro ha sospeso l’utilizzo delle nuove modalità di comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio, previste dall’articolo 49, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015, anche se per ora continuano ad applicarsi le precedenti modalità (Ministero del Lavoro nota n. 3337/2015).
LUL – Per quanto riguarda il Libro Unico del Lavoro, all’art. 15 è previsto che – a decorrere dal 1° gennaio 2017 - il datore di lavoro è obbligato a tenerlo in modalità telematiche presso il Ministero del Lavoro.

Lavoro estero – Altra semplificazione concerne la preventiva autorizzazione per impiegare lavoratori italiani o comunitari nei paesi extraUE, che ora viene meno grazie all’art. 18 del D.Lgs. n. 151/2015. Si liberalizza di fatto la circolazione della manodopera anche al di fuori dei confini UE abrogando la norma che prevedeva una preventiva serie di adempimenti in capo ai lavoratori ed alle aziende interessate ad assumere o a trasferire all’estero lavoratori italiani o comunitari.

Cessione ferie e riposi – è previsto, inoltre, l’eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute.
Nello specifico l’articolo 24 prevede che, fermo restando l’indisponibilità dei diritti previsti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, l’eventuale quota aggiuntiva di ferie e/o di permessi possono essere ceduti dai lavoratori aventi diritto ad altri lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro. Tale possibilità è tuttavia consentita esclusivamente per le seguenti finalità: assistenza di figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti.

Reperibilità durante la malattia - L’art. 25 del D.Lgs. n. 151/2015, rimanda ad un successivo decreto del Ministero del Lavoro che vada a regolare le casistiche di esenzione dal controllo di reperibilità durante lo stato di malattia. Allo stato attuale, infatti, le Unità Sanitarie predispongono un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilità, il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti preliminari al controllo stesso anche mediante personale non medico, nonché un servizio per visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici.
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