9 luglio 2016

Semplificazioni per grave disabilità. Le istruzioni INPS

La Circolare n. 127 ha fornito delle modalità operative per la fruizione di permessi e congedi qualora sia necessaria la revisione del verbale in caso di grave disabilità

Autore: redazione fiscal focus
Premessa - Con la Circolare n. 127 di ieri, l’Istituto previdenziale ha provveduto a fornire specificazioni in materia di disabilità grave e assistenza agli stessi.
Ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 infatti i lavoratori dipendenti:
• con disabilità grave riconosciuta;
• che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave;
in presenza di determinate condizioni di legge, possono beneficiare di permessi, prolungamento del congedo parentale, riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale.

Le modifiche apportate dal D.L. n. 90/2014 - Nello specifico, l’articolo 25 del D.L. n. 90/2014, ai commi 4 e 6, introduce alcune novità finalizzate a semplificare gli adempimenti sanitari ed amministrativi per i soggetti invalidi civili o con disabilità grave, prevedendo:
• la proroga degli effetti del verbale rivedibile oltre il termine di scadenza apposto, in modo da consentire la fruizione anche dei benefici a tutela della disabilità grave nelle more della definizione dell’iter sanitario di revisione (comma 6 bis);
dimezzamento dei termini per il rilascio della certificazione provvisoria da 90 a 45 giorni (comma 4, lett. a).

Con la Circolare in questione l’INPS ha fornito delle istruzioni operative proprio in materia di proroga degli effetti del verbale rivedibile fino al completamento dell’iter di revisione per concedere ai lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave, i permessi e i congedi riconosciuti, nonché in merito al dimezzamento dei termini suddetti.

La possibilità di fruire delle semplificazioni nelle more della revisione - Con le novità introdotte dal D.L. n. 90/2014 sono stati semplificati gli adempimenti sanitari ed amministrativi per i soggetti invalidi civili o con disabilità grave, per cui “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica […] conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. […]”.
In attuazione di questa disposizione, i lavoratori titolari dei benefici correlati alla disabilità grave in base a verbali che necessitano di revisione possono continuare a fruire delle stesse prestazioni anche nelle more dell’iter sanitario di revisione. Nello specifico l’INPS segnala che:
non è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione per continuare a fruire dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della legge 104/92;
sarà necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione per poter fruire (nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione) del prolungamento del congedo parentale, riposi orari alternativi allo stesso, o congedo straordinario.


Permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della Legge 104/92 - Il datore di lavoro potrà continuare a porre a conguaglio le somme anticipate per le suddette prestazioni oltre la data di scadenza riportata nel provvedimento di autorizzazione, ma il lavoratore dovrà garantire la validità del verbale nelle more dell’effettuazione della visita di revisione, attraverso un’attestazione fornita dalle Strutture territoriali su richiesta dell’avente diritto. A partire da oggi quindi, le autorizzazioni rilasciate dall’Istituto sulla base di un verbale soggetto a revisione non riporteranno più una data di scadenza, ma indicheranno espressamente che l’efficacia del provvedimento avrà validità fino alla conclusione dell’iter sanitario di revisione.

Mancata conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità - Nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave, il lavoratore, il disabile e il datore di lavoro riceveranno dalla Struttura territoriale una lettera tramite la quale sarà comunicata la cessazione degli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile, con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale.

Dimezzamento dei termini per il rilascio della certificazione provvisoria - Con la novella apportata dall’art. 25, comma 4, per riconoscere in via provvisoria le prestazioni erogate è stato previsto il dimezzamento dei termini per il rilascio della certificazione provvisoria da 90 a 45 giorni.
A tal proposito l’Istituto prevede che il cittadino che ha richiesto l’accertamento dello stato di disabilità in situazione di gravità da almeno 45 giorni senza che la Commissione si pronunci, potrà richiedere un accertamento effettuato in via provvisoria da medici specialisti nelle patologie denunciate, in servizio presso l'azienda sanitaria locale da cui il disabile è assistito, e sarà efficace fino all’accertamento definitivo da parte della Commissione.
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