Se non risultano posti in essere atti distrattivi o dispersivi del patrimonio, il giudice non può accogliere la richiesta di sequestro conservativo avanzata dalla curatela nei confronti di amministratori e sindaci della società fallita. In particolare, la sproporzione esistente tra il credito vantato e il patrimonio del preteso debitore non configura, di per sé, il presupposto del pericolo nel ritardo. È quanto emerge dall’ordinanza 11-14/09/2013 con cui il Tribunale Civile di Torino ha accolto il reclamo prodotto dagli amministratori e dai sindaci di una S.p.a. fallita avverso il provvedimento autorizzatorio di sequestro conservativo emesso su istanza del curatore del fallimento, il quale ha promosso azione di responsabilità ex artt. 146 R.D. n. 267/42 e 2394 bis c.c.
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Sequestro per amministratori e sindaci (85 kB)
Sequestro per amministratori e sindaci - Lavoro & Previdenza N. 63-2013
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