21 marzo 2016

Settima salvaguardia: chiarimenti INPS

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
L’INPS, con la Circolare n. 50/2016, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti in merito alle singole tipologie di lavoratori potenziali destinatari della c.d. settima salvaguardia art. 1, commi da 263 a 270, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai fini dell’istruttoria delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia.
Il settimo intervento di salvaguardia, composto da 26.300 soggetti, è così suddiviso:
  • 6.300 soggetti lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile;
  • 9.000 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
  • 6.000 lavoratori cessati;
  • 2.000 lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave;
  • 3.000 lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.

Lavoratori collocati in mobilità – I lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia (6.300 unità) possono essere individuati in funzione degli accordi, della data di licenziamento e del periodo di fruizione delle prestazioni.

In relazione agli accordi occorre distinguere le seguenti fattispecie:

1. lavoratori licenziati e collocati in mobilità o in trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia a seguito di accordi governativi e non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011:
  • da aziende destinatarie di mobilità previste dalla Legge n. 223 del 1991 o da leggi successive (quali ad esempio quelle del settore industria con più di 15 dipendenti, quelle del commercio con più di 50 dipendenti, quelle del settore aereo e aeroportuale, ecc.);
  • da aziende del settore edile che hanno operato in cantieri di lavori di pubblica utilità o che hanno avviato la procedura di mobilità di cui all’articolo 4 della Legge n. 223 del 1991 dopo che abbiano attuato un programma di trattamento straordinario di integrazione salariale.

2. lavoratori licenziati e collocati in mobilità o in trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia anche in assenza di accordi governativi e non governativi da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale.

In relazione alla data di licenziamento, questa può intervenire:
  • entro il 31-12-2012: i requisiti, vigenti prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, devono essere perfezionati entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia ovvero, entro dodici mesi dalla fine di detto periodo, anche mediante il versamento di contributi volontari;
  • entro il 31-12-2014: il perfezionamento dei requisiti, vigenti prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve avvenire entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia.

In relazione al periodo di fruizione delle prestazioni si precisa che la durata:
  • per i lavoratori in mobilità ordinaria, licenziati entro il 30-12-2014, è quella prevista dall’articolo 7, commi 1,2,3 e 4 della Legge n. 223 del 1991; mentre per quelli licenziati il 31-12-2014 e collocati in mobilità dal 1-1-2015, la durata è ridotta ai sensi dell’articolo 46 lettera c) della Legge n. 92 del 2012;
  • per i lavoratori in TSE, ai sensi dell’articolo 11 della Legge n. 223 del 1991, è quella espressamente indicata dall’apposito Decreto assunto dal Ministero del Lavoro;
  • i lavoratori in TSE ex lege n. 451 del 1994, la durata è di 18 mesi, incrementata a 27 se l’ubicazione del luogo di lavoro è nelle aree del Mezzogiorno.

Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione – Rientrano in tale contingente (9.000 unità):
  • lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Lavoratori cessati in ragione di accordi individuali o collettivi – Fanno parte di tale contingente (6.000 unità):
  • i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Come disposto dall’art. 1, comma 265, lettera c), della Legge n. 208 del 2015, i lavoratori di cui alle predette lettere b), c) e d) della Legge n. 147 del 2013 possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto Legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2017.

Lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave - Per questi ultimi lavoratori (2.000 unità), a differenza di quanto statuito per tale categoria di lavoratori nelle precedenti salvaguardie, viene limitato l’accesso al beneficio ai genitori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo (congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni) per assistere figli con disabilità grave.

Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro – I destinatari della salvaguardia (3.000 unità) sono i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, entro il 6 gennaio 2017.

Restano esclusi i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori con qualifica di stagionali.
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