Da un’attenta lettura della recentissima Circolare INPS (la n. 57/2016) che dà finalmente attuazione al c.d. “esonero biennale”, di cui all’art. 1, co. 178 e ss. della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2015), emergono aspetti piuttosto rilevanti in merito alle condizioni per il diritto all’esonero contributivo, specie per quanto concerne il lavoro somministrato. Infatti, i principi generali in materia d’ incentivi all’assunzione contenuti nell’art. 4 della L. n. 92/2012 (Riforma Fornero), sono stati stigmatizzati dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015, che equipara – ai fini del diritto degli incentivi all’occupazione – l’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato. Quindi, la nuova Circolare Istituzionale non si limita a riproporre le condizioni contenuti nella Circolare dello scorso anno (n. 17/2015), ma ne modifica alcuni aspetti a cui bisogna prestare la massima attenzione per evitare di incorrere nella perdita di legittimità del beneficio.
Dunque, tralasciando i vincoli introdotti dalla Legge di Stabilità 2016 – che in fin dei conti sono gli stessi già previsti per l’esonero dello scorso anno, con l’unica novità che il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto per il quale il datore di lavoro ha già goduto della medesima agevolazione o dell’esonero triennale – appare opportuno concentrarsi sui novellati principi generali dal D.Lgs. n. 150/2015.
Diritto di precedenza – Il primo dei requisiti essenziali da rispettare, come previsto per l’esonero triennale, è il “diritto di precedenza”. In sintesi, l’agevolazione non spetta laddove l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.
Sul punto, si è espresso di recente il Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 7/2016 che fornisce le modalità di esercizio del suddetto diritto, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere.
Crisi o riorganizzazione aziendale – Il secondo principio da rispettare è l’assenza di crisi o riorganizzazione aziendale presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione.
Comunicazioni telematiche tardive – Altro principio è rappresentato dall’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione. In tal caso, vi è la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Elementi di relazione fra datori di lavoro – Non bisogna dimenticare, inoltre, che l’esonero non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.
Detta condizione di esclusione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell’arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione a tempo indeterminato con l’utilizzatore, il datore di lavoro (agenzia di somministrazione) per la nuova assunzione non può fruire dell’esonero contributivo biennale.
Lavoratori somministrati - Venendo ora agli elementi di novità, va posta l’attenzione al punto 4.4 della Circolare in commento, che cumula ai fini del diritto agli incentivi e della loro durata anche i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato.
Dunque, in applicazione al predetto principio (art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2015), l’esonero opera in forma unitaria nei periodi in cui il lavoratore abbia prestato l’attività in favore dello stesso soggetto a titolo di lavoro subordinato a tempo indeterminato o somministrato, purché i relativi rapporti di lavoro siano instaurati nel rispetto dei requisiti fissati dal quadro normativo introdotto dall’art. 1, comma 178, della Legge di Stabilità 2016, primo fra tutti la condizione di assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’arco dei sei mesi precedenti l’assunzione.
In altri termini, per l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che ha già prestato la sua opera presso il datore di lavoro nella qualità di lavoratore somministrato, godendo dell’esonero contributivo in oggetto, è possibile fruire dell’esonero contributivo biennale a condizione che il lavoratore medesimo non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso degli ultimi sei mesi, presso qualsiasi datore di lavoro, ivi incluso il somministratore, e per il periodo residuo di utilizzo dell’esonero.
Facciamo un esempio.
L’agenzia di somministrazione Alfa assume a tempo indeterminato, con decorrenza 1° febbraio 2016, il lavoratore per somministrarlo, con la medesima decorrenza, presso l’azienda Beta, fruendo dell’esonero contributivo.
Il predetto rapporto di lavoro si risolve il 31 marzo 2016 (durata dell’esonero contributivo pari a 2 mesi).
In tal caso, qualora l’azienda Beta assuma a tempo indeterminato il lavoratore potrà fruire dell’esonero contributivo, per la durata residua del periodo massimo di fruizione (pari a 22 mesi, corrispondenti alla differenza fra 24 mesi e i 2 mesi già fruiti per effetto dell’utilizzo indiretto in regime di somministrazione), a condizione che l’assunzione decorra dopo almeno 6 mesi dalla cessazione della somministrazione e che nel corso di questi 6 mesi il lavoratore non abbia avuto rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro.