Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 24/2014, ha chiarito che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non deve essere obbligatoriamente considerato un dipendente dell’azienda in cui svolge il servizio di prevenzione. Infatti l’attività espletata da quest’ultimo, proprio in virtù della peculiarità dei compiti da svolgere, deve necessariamente avere una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell’azienda, conoscenza che solo un soggetto il quale assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività.
Il quesito – La Confcommercio ha avanzato istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione dell’art. 31, c. 6 del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, è stato chiesto se il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione istituito necessariamente all’interno dell’azienda debba essere obbligatoriamente un dipendente del datore di lavoro o possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti di legge.
SPP – In via preliminare, la Commissione interpelli ricorda che la recente L. n. 98/2013, pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di organizzare il SPP prioritariamente all’interno dell’azienda, sottraendo al datore di lavoro la facoltà di scegliere liberamente fra servizi esterni ed interni. La suddetta norma, inoltre, all’art. 4 afferma che “il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 32”. Ciò detto, esistono comunque dei casi in cui l’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell'azienda siano obbligatori, vale a dire: nelle aziende industriali, soggette all’obbligo di notifica o rapporto; negli impianti ed installazioni; nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Risposta MLPS – Sulla base di quanto su esposto e presa visione del quesito, la Commissione ritiene innanzitutto che il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) si considera interno quando quest’ultima sia incardinato nell’ambito dell’organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni e alle specificità dell’azienda. Ne consegue che sarà compito del datore di lavoro rendere compatibili le diverse tipologie dei rapporti di lavoro e la durata della prestazione di lavoro con le esigenze che il RSPP deve tenere presenti per portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a svolgere. Inoltre il RSPP, proprio in virtù della peculiarità dei compiti da svolgere, deve necessariamente avere una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell’azienda, conoscenza che solo un soggetto inserito nell’organizzazione aziendale può possedere. In definitiva, il termine “interno” non può intendersi equivalente alla definizione di “dipendente”, ma deve essere sostanzialmente riferito a un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività.
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