Siglato lo scorso 29 novembre a Roma il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli studi professionali, tra Confprofessioni e le varie sigle sindacali di rappresentanza dei lavoratori del settore, come Uiltucs - Uil, Fisascat - Cisl e Filcams - Cgil. Vediamo più da vicino i punti fondamentali.
Ccnl esteso alle professioni intellettuali - In primo luogo, è stato esteso l’ambito di applicazione del Ccnl studi professionali. A muovere verso questa direzione sono stati i dati preoccupanti sulla disoccupazione giovanile che sfiorano attualmente il tetto del 30%. Sarà un gruppo di lavoro, istituito ad hoc, che dovrà analizzare e verificare il fenomeno frequente delle collaborazioni coordinate e continuative all’interno degli studi professionali, come i rapporti di praticantato e tutte quelle forme di attività lavorative atipiche. Il Ccnl viene così esteso dalle 4 aree tipiche dell’attività professionale (area sanitaria, giuridica, tecnica e amministrativa) a tutte quelle che sono definite professioni intellettuali in genere.
Assistenza enti bilaterali - Le attività di CadiProf, la Cassa di assistenza sanitaria supplementare per i dipendenti degli studi professionali ed Ebipro, l’ente bilaterale nazionale delle professioni, saranno estese anche a favore dei giovani professionisti, che siano iscritti ad albi professionali e che intrattengano un rapporto di collaborazione a partita Iva.
Contrattazione di secondo livello – Contratto di lavoro a termine, a tempo parziale, orario di lavoro, apprendistato, tirocini formativi e di orientamento - stage, contratti di inserimento, lavoro a chiamata (job on call) e somministrazione di lavoro, stipulazione di accordi quadro a livello territoriale, previdenza complementare per l’adesione a fondi di previdenza complementare territoriale, formazione con le diverse istituzioni universitarie, regionali o provinciali. Sono questi gli obiettivi posti dal nuovo Ccnl per incrementare la competitività, l’efficienza e qualità delle prestazioni, mediante un coinvolgimento maggiore delle delegazioni territoriali, quindi spingendo sempre di più verso la contrattazione di secondo livello.
Certificazione contratti di lavoro - Nel nuovo Ccnl s’incrementa anche la funzione della certificazione dei contratti di lavoro, quella procedura prevista dal decreto legislativo n. 276/2003 per cui datore e lavoratore possono volontariamente rivolgersi a un soggetto terzo per qualificare in maniera esatta e precisa il contratto. Una certificazione appunto perché conferisce certezza legale all’accordo tra datore e lavoratore. Nel nuovo Ccnl siglato lo scorso 29 novembre, si stabilisce come possono essere oggetto di certificazione, tutti quei contratti in cui sia dedotta stabilità all’accordo e possono essere oggetto di certificazione tutti i contratti in cui sia dedotta direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro.
I giovani e il lavoro - Se il nuovo Ccnl cerca di porre un freno all’incalzante fenomeno della disoccupazione giovanile, i nuovi strumenti contrattuali che vengono previsti hanno proprio come finalità quella di incentivare l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, soprattutto di studenti universitari. Questi potranno essere inseriti, già nel corso di studi e, coerentemente con questo, in tipologie contrattuali che siano flessibili. Ad esempio, il contratto di lavoro a chiamata, con cui il datore chiama letteralmente il lavoratore allo svolgimento di una prestazione lavorativa temporanea.
Apprendistato professionalizzante - Nel nuovo Ccnl capitolo importante è quello che riguarda l’apprendistato professionalizzante. Viene, infatti, disciplinata la formazione esclusivamente aziendale, ossia la formazione organizzata e gestita solo dallo studio professionale, dentro o fuori dallo studio medesimo. La formazione aziendale può avvenire in aula, on the job o anche mediante la formazione a distanza e con strumenti di e-learning. La formazione nello studio o società di servizi, deve essere svolta considerando la presenza di risorse umane in grado di trasferire le proprie competenze e conoscenze all’apprendista, rinunciando così ai corsi gestiti dalle regioni.
Personale e aumenti retributivi - Le ultime disposizioni, infine, riguardano il personale e gli aumenti retributivi. Per i primi, vengono introdotte ben 5 classificazioni del personale, mentre per ciò che riguarda i secondi viene stabilito che il rinnovo contrattuale abbia nuovi livelli di retribuzione contenuti dal 1° ottobre 2010, quindi con validità retroattiva. L’accordo prevede un aumento della retribuzione pari a 87,50 euro lordi, riferito al terzo livello.