A seguito dell’evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, da più parti sono state attivate iniziative benefiche per dare un sostegno concreto alle popolazioni dei predetti territori. Non solo solidarietà in termini economici, ma anche aiuti “fisici”, come i volontari della protezione civile ovvero i donatori di sangue, che tanto stanno facendo in questi giorni.
Ma un datore di lavoro che occupa un dipendente che intende prestare attività di volontariato, come deve gestirlo?
Volontari protezione civile – Ebbene, la norma a cui fare riferimento è il
DPR 8 febbraio 2001, n. 194, il quale all’art. 9, co. 1 così recita: “
Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità di protezione civile competenti ai sensi della Legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del Decreto Legislativo n. 112 del 1998, nonché autorizzate dall'Agenzia, vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:
-
il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
-
il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
-
la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione”.
Dunque, coloro che aderiscono alle associazioni di volontariato inserite nell'apposito elenco esistente presso il Dipartimento della protezione civile, impiegati in attività di soccorso e di assistenza autorizzate dalle competenti autorità in occasione di pubblica calamità, hanno diritti sia previdenziali che assicurativi, oltre naturalmente al mantenimento del posto di lavoro.
La durata di tali benefici varia in funzione dell’attività che si va a svolgere; in particolare, il datore di lavoro sarà tenuto a consentire ed a garantire i predetti benefici per:
- un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni nell'anno, per le attività di soccorso ed assistenza;
- un periodo non superiore a 10 giorni e fino ad un massimo di 30 giorni nell'anno per le attività di simulazione di emergenza e di formazione, preventivamente autorizzate dai competenti organi.
Tali limiti giornalieri, continua il comma 2 del menzionato articolo, possono essere elevati fino a
60 giorni continuativi e fino a
180 giorni nell'anno, laddove lo Stato dichiari lo stato di emergenza nazionale.
Nei casi di attività addestrative o di simulazione di emergenza, la richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio da parte degli interessati o dalle organizzazioni cui gli stessi aderiscono, deve essere avanzata almeno
15 giorni prima.
Per quanto concerne l’aspetto retributivo per i giorni di assenza, sarà il datore di lavoro a corrispondere quanto dovuto il quale ha diritto a richiederne il rimborso all’autorità di protezione civile territorialmente competente
nel termine di due anni dal termine dell’intervento che ha causato l’astensione.
La richiesta, in particolare, dovrà indicare:
- qualifica professionale del dipendente;
- retribuzione oraria o giornaliera;
- giornate di assenza dal lavoro;
- evento a cui si riferisce il rimborso;
- modalità di accreditamento del rimborso richiesto.
Analogamente, secondo quanto indicato dall’art. 10 dello stesso D.P.R. n. 194/ 2001, ai volontari lavoratori autonomi appartenenti alle organizzazioni di volontariato e legittimamente impiegati in attività di protezione civile, che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi (Modello “UNICO”) presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di Euro 103,29 giornalieri lordi.
Stante la formulazione della norma, che parla solo di “emolumenti versati al lavoratore”, i contributi versati dal datore di lavoro durante l’assenza del lavoratore non sono rimborsabili (Circolare INPS n. 314/1994 e Circolare INPS n. 107/1999).
Donatori di sangue – Infine, in caso di donazione di sangue, al lavoratore spetta una giornata di riposo normalmente retribuita purché il prelievo sia:
- effettuato presso Centri autorizzati dal Ministero della Sanità (Centro di raccolta fisso o mobile, Centro trasfusionale o Centro di produzione di emoderivati);
- effettuato un prelievo minimo di 250 grammi.
Ai lavoratori subordinati che cedano presso i centri autorizzati dal Ministero della Sanità il proprio sangue gratuitamente,
con un prelievo minimo di 250 grammi, spetta un riposo giornaliero retribuito dall’Inps.
Come per la maggior parte delle prestazioni assistenziali dell’Ente, anche questa viene anticipata dal datore di lavoro nel cedolino paga (previa visione della documentazione medica attestante la donazione) e corrisponde alla
retribuzione delle ore non lavorate comprese nella giornata di riposo riconosciuta.
La giornata di riposo retribuita spetta:
- a tutti i lavoratori dipendenti con qualsiasi qualifica, assicurati presso l'Inps, indipendentemente dal settore lavorativo.
Non spetta:
- ai lavoratori autonomi;
- ai lavoratori che versano contributi nella gestione separata.
Il lavoratore verrà retribuito regolarmente dal datore di lavoro, il quale potrà chiedere il rimborso, alla sede Inps di competenza, di quanto anticipato al dipendente.
Possono richiedere il rimborso solo:
- i datori di lavoro non tenuti alla denuncia contributiva;
- gli artigiani che occupano solo apprendisti.
Alla domanda devono essere allegati, per ciascun donatore:
- la dichiarazione del donatore;
- e il certificato medico.
La domanda di rimborso deve essere inoltrata alla Sede Inps di competenza
entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue.