20 aprile 2016

Società sportive: nuovo codice causale per il recupero dei contributi

INPS, Messaggio n. 1593/2016

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
È stato modificato il codice causale per il recupero degli sgravi contributivi (ex Legge n. 388/2000) in favore delle aziende del settore dello sport professionistico. Infatti, ai fini della compilazione del flusso UniEmens, bisogna compilare il codice causale di nuova istituzione “L701”, avente il significato di “Recupero sgravi contributivi ex Legge n. 388/2000, art. 145, comma 13 – calciatore Lega Pro di età compresa fra 14 e 19 anni” – all’interno dell’elemento “CausaleACredito” di “DatiRetributivi”/”AltreACredito” e nell’elemento “ImportoACredito” l’importo da conguagliare.

Chi ha già usufruito dello sgravio, nei mesi precedenti, senza l’utilizzo del codice causale “L701”, deve inviare un nuovo flusso di variazione.

A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 1593/2016.

Compilazione flusso UniEmens – Ai fini UniEmens, i codici “TipoLavoratore” relativi allo sportivo professionista e al lavoratore dello spettacolo, istituiti avendo a riferimento l’anzianità assicurativa al 31.12.1995 ovvero la sussistenza di talune specificità contributive (es. tersicoreo/ballerino, interprete principale in sala d’incisione) sono i seguenti:
  • “SC”: lavoratore dello spettacolo iscritto a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995;
  • “SY”: lavoratore dello spettacolo iscritto a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995;
  • “SR”: tersicoreo/ballerino iscritto all’ex Enpals dopo il 31.12.1995 e privo di precedente anzianità contributiva in altre forme pensionistiche obbligatorie;
  • “SX”: tersicoreo/ballerino iscritto all’ex Enpals dopo il 31.12.1995 con precedente anzianità contributiva in altre forme pensionistiche obbligatorie;
  • “SI”: interprete principale in sala di incisione;
  • “ST”: sportivo professionista iscritto a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995;
  • “SZ”: sportivo professionista iscritto a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995.

Chiarimenti INPS - Sul punto, l’Istituto Previdenziale tiene a precisare che la figura del coreografo/assistente coreografo, ancorché inizialmente non espressamente compresa nell’elenco delle categorie professionali assicurate presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo di cui all’art. 3, comma 1, D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947, ha comunque goduto delle tutele previdenziali proprie del ballerino e del tersicoreo anche antecedentemente alla formale inclusione del medesimo nell’elenco delle figure tabellate avvenuta con i Decreti Ministeriali 15 marzo 2005.

Infine, si tiene a precisare che a seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 182/1997 – che ha previsto la distinzione in gruppi dei lavoratori dello spettacolo ai fini dell’individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e prestazioni - la figura professionale del coreografo è stata da parte dell’ex Enpals formalmente ed espressamente ricondotta a quella del ballerino/tersicoreo con conseguente applicazione del medesimo regime previdenziale.
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