È stato modificato il codice causale per il recupero degli sgravi contributivi (ex Legge n. 388/2000) in favore delle aziende del settore dello sport professionistico. Infatti, ai fini della compilazione del flusso UniEmens, bisogna compilare il codice causale di nuova istituzione “
L701”, avente il significato di “
Recupero sgravi contributivi ex Legge n. 388/2000, art. 145, comma 13 – calciatore Lega Pro di età compresa fra 14 e 19 anni” – all’interno dell’elemento “CausaleACredito” di “DatiRetributivi”/”AltreACredito” e nell’elemento “ImportoACredito” l’importo da conguagliare.
Chi ha già usufruito dello sgravio, nei mesi precedenti, senza l’utilizzo del codice causale “L701”, deve inviare un nuovo flusso di variazione.
A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 1593/2016.
Compilazione flusso UniEmens – Ai fini UniEmens, i codici “TipoLavoratore” relativi allo sportivo professionista e al lavoratore dello spettacolo, istituiti avendo a riferimento l’anzianità assicurativa al 31.12.1995 ovvero la sussistenza di talune specificità contributive (es. tersicoreo/ballerino, interprete principale in sala d’incisione) sono i seguenti:
- “SC”: lavoratore dello spettacolo iscritto a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995;
- “SY”: lavoratore dello spettacolo iscritto a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995;
- “SR”: tersicoreo/ballerino iscritto all’ex Enpals dopo il 31.12.1995 e privo di precedente anzianità contributiva in altre forme pensionistiche obbligatorie;
- “SX”: tersicoreo/ballerino iscritto all’ex Enpals dopo il 31.12.1995 con precedente anzianità contributiva in altre forme pensionistiche obbligatorie;
- “SI”: interprete principale in sala di incisione;
- “ST”: sportivo professionista iscritto a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995;
- “SZ”: sportivo professionista iscritto a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995.
Chiarimenti INPS - Sul punto, l’Istituto Previdenziale tiene a precisare che la figura del coreografo/assistente coreografo, ancorché inizialmente non espressamente compresa nell’elenco delle categorie professionali assicurate presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo di cui all’art. 3, comma 1, D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947, ha comunque goduto delle tutele previdenziali proprie del ballerino e del tersicoreo anche antecedentemente alla formale inclusione del medesimo nell’elenco delle figure tabellate avvenuta con i Decreti Ministeriali 15 marzo 2005.
Infine, si tiene a precisare che a seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 182/1997 – che ha previsto la distinzione in gruppi dei lavoratori dello spettacolo ai fini dell’individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e prestazioni - la figura professionale del coreografo è stata da parte dell’ex Enpals formalmente ed espressamente ricondotta a quella del ballerino/tersicoreo con conseguente applicazione del medesimo regime previdenziale.