11 marzo 2016

Somministrati cessati: stop all’esonero contributivo

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
In un contratto di somministrazione la società utilizzatrice non può godere dell’esonero contributivo (L. n. 190/2014), laddove il lavoratore, prima somministrato, ha cessato il rapporto di lavoro. In tali casi, infatti, non si può parlare di cessione individuale del contratto in quanto si darebbe luogo ad un nuovo rapporto, con oggetto e titolo diversi dal precedente, non più qualificabile come un contratto a scopo di somministrazione.
Il beneficio residuo potrebbe trovare applicazione, quindi, in capo all’ex utilizzatore solo alle condizioni previste dalla circolare INPS n. 17/2015, ossia a condizione che il lavoratore non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso degli ultimi sei mesi presso qualsiasi datore di lavoro, ivi incluso il somministratore.
Quesito – L’INPS è stato interrogato sul caso di una società di lavoro interinale che ha in corso un contratto di somministrazione a tempo indeterminato – impiegati 4 lavoratori – con una società somministratrice che beneficia per i lavoratori in questione dell’esonero triennale 2015 (L. n. 190/2014).
Successivamente le parti si sono accordate di risolvere il contratto commerciale con relativa cessione del contratto di lavoro dei lavoratori somministrati in favore dell’utilizzatore. In questo caso, può l’utilizzatore ( cessionario) beneficiare dell’esonero contributivo per il periodo residuo?
Risposta INPS – Presa visione del quesito su esposto, l’INPS parte immediatamente dal presupposto che il beneficio già riconosciuto non possa essere fruito dall’ex utilizzatore per il periodo residuo nell’ipotesi in cui il lavoratore passi senza soluzioni di continuità alle sue dipendenze.
In particolare, come previsto, da ultimo, dall’articolo 34 del D.Lgs. n. 81/2015, è vero che in caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma è anche vero che il contratto a scopo di somministrazione ha delle sue peculiarità. Più in generale, il contratto stipulato tra agenzia di somministrazione e lavoratore ha uno specifico titolo ed uno specifico oggetto che lo contraddistinguono, consistenti appunto nella finalità della somministrazione del lavoratore.
D’altro canto, per quanto riguarda la cessione individuale del contratto, la formulazione testuale dell’articolo 1406 c.c. è la seguente: “Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta”.
La cessione individuale del contratto consiste, quindi, in una modifica soggettiva del rapporto, effettuata con il consenso delle parti ed implica un passaggio diretto ed immediato del lavoratore presso il nuovo datore di lavoro.
Il rapporto contrattuale deve rimanere immutato nel momento in cui viene ceduto; si ammettono solo modifiche marginali al momento della cessione.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, pertanto, nei casi in cui l’ex utilizzatore voglia assumere direttamente il lavoratore prima somministrato, non si può parlare di cessione individuale del contratto in quanto si darebbe luogo ad un nuovo rapporto, con oggetto e titolo diversi dal precedente, non più qualificabile come un contratto a scopo di somministrazione.
Il beneficio residuo potrebbe trovare applicazione, quindi, in capo all’ex utilizzatore solo alle condizioni previste dalla circolare n. 17/2015, ossia a condizione che il lavoratore non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso degli ultimi sei mesi presso qualsiasi datore di lavoro, ivi incluso il somministratore.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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