Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 38/2012, fornisce la definizione di lavoratore “svantaggiato” per il quale, ai sensi dell’art. 2, n. 18, lett. d) e f), Reg. (CE) n. 800/2008, è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato senza che debba trovare applicazione il c.d. “causalone”. In particolare, possono essere considerati tali coloro che: abbiano un’età superiore a 25 anni e che rappresentino l’unico soggetto a sostenere il nucleo familiare, poiché hanno una o più persone fisicamente a carico ai fini IRPEF.
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Somministrazione. Lavoratore svantaggiato (93 kB)
Somministrazione. Lavoratore svantaggiato - Lavoro & Previdenza N. 4-2013
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