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Dopo lo stop dello scorso anno, ai commi 182 e 184-191 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2016 viene reintrodotto il regime fiscale agevolato relativo ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. In particolare, l’agevolazione consiste nell’applicazione, per i soggetti con reddito da lavoro dipendente fino a 50.000 euro (10.000 euro in più rispetto al 2014), di una imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10% entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi (5.000 euro in meno rispetto al 2014).
Il ritorno, però, presenta due novità essenziali rispetto ai precedenti interventi: innanzitutto è previsto che l’imposta sostitutiva si applichi anche alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Inoltre, sarà possibile fruire di una detassazione totale se la corresponsione di quanto spettante a titolo di somme per la produttività avviene mediante somme che non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF (es. contributi di assistenza sanitaria) ovvero mediante cessione di prodotti dell’azienda al valore normale.
Attenzione. Affinché sia possibile godere dell’imposta agevolata è necessario che l’erogazione avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU.
Se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.
Decreto di attuazione – Al co. 188 è previsto l’emanazione – entro 60gg dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 - di un decreto interministeriale (MLPS-MEF) al fine di stabilire i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
In attesa che venga tale decreto, è possibile dedurre – sulla base dei precedenti decreti - che per retribuzione di produttività s’intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento a indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità /efficienza/innovazione, ovvero le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate: